| I fondamenti giuridici: Austria | ||
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II regolamento del difensore civico
(regolamento del difensore civico 1995) II difensore civico ha deliberato il 3 luglio in base
all'ari. 148h comma 3 B-VG il regolamento seguente: Organizzazione del difensore civico § l. (l) II difensore civico si compone da tre difensori civici di cui uno di volta in volta esercita la presidenza. La presidenza cambia annualmente. (2) I compiti dei difensori civici vengono stabiliti dal regolamento con l'indicazione dei compiti (settori) spettanti al presidente ed ai singoli difensori civici per il compimento autonomo. Per le cause elencate nel § 8 di questo regolamento é previsto la deliberazione collegiale. (3) Al direttore del difensore civico spetta la direzione della cancelleria del difensore civico (§ 4 comma 1 della legge sul difensore civico 1982) sotto il potere direttivo immediato e sotto la sorveglianza del presidente del difensore civico. (4) II presidente del difensore civico ed ogni difensore civico possono trasmettere per il compimento autonomo, salvo la loro responsabilità, alla cancelleria del difensore civico certe agende correnti nel senso del § 4 comma 1 della legge sul difensore civico. La relativa decisione deve essere fatta tramite deliberazione collegiale e deve essere notificata ai dipendenti di casa. (5) Ad ogni difensore civico é messo o dev'essere messo a disposizione il numero necessario di dipendenti del difensore civico per il compimento dei compiti spettanti al suo settore. Sulla destinazione per settori dei dipendenti del difensore civico decide il collegio del difensore civico su richiesta di un difensore civico. Una tale deliberazione richiede l'unanimità dei difensori civici. (6) Salvo le norme stabilite dall'art 148h comma 1 e 2 della legge B-VG ogni difensore civico esercita le funzioni immediate del potere direttivo e di sorveglianza relativi ai dipendenti messi a sua disposizione secondo il comma 5. (7) Ogni difensore civico salvo la sua responsabilità puó investire un dipendente competente in giurisprudenza con la direzione del suo settore (dirigente del settore). É ammessa la nomina di un rappresentante. Una tale nomina é revocabile in ogni momento. Le dimensioni dei compiti da svolgere in nome del difensore civico sono stabilite dal difensore civico per il suo settore e possono essere modificate da lui stesso in ogni momento. In riferimento a ció si deve prendere in considerazione particolarmente l'attuazione delle decisioni fondamentali del difensore civico nonché la coordinazione ed il controllo dell'attività a ció connesse. Salvo che non sia stabilito diversamente, la direzione per materia del settore comprende anche la direzione della segreteria del difensore civico nonché l'esercizio delle mansioni connesse all'ufficio del difensore civico.
§ 2. (1) II presidente deve convocare i difensori civici ad almeno 12 sedute all'anno. Inoltre il presidente ritenendo necessario puó sempre convocare ad una seduta. (2) II presidente deve convocare ad una seduta anche su richiesta di un difensore civico. In questo caso la seduta é da fissare cosicché che avrà luogo entro le due settimane seguenti all'avvenuta richiesta. (3) I difensori civici sono obbligati a partecipare alle sedute del difensore civico. Nel caso d'impedimento devono farsi rappresentare da un altro difensore civico. Nel caso d'impedimento del presidente si trasferiscono le sue mansioni per la durata del suo impedimento a quel difensore civico previsto come prossimo presidente nel senso dell'art 148g comma 3 B-VG. (4) II presidente deve invitare in tempo alle sedute del difensore civico ambedue gli altri difensori civici con l'indicazione del programma. Regolarmente insieme all'invito sono da rendere noto anche dei documenti relativi ai singoli punti del programma. (5) Le domande di modifica o d'integrazione del programma possono essere proposte fino all'inizio della seduta da parte di ogni difensore civico. Su tali domande é da decidere prima della trattazione del programma.
§3. (1) Le sedute del difensore civico non sono aperte al pubblico. (2) Alle sedute del difensore civico possono essere invitati con un loro voto consultivo il direttore del difensore civico nonché il dirigente per settore di ogni difensore civico; su relativa ordinanza possono partecipare alle sedute ulteriori persone per dare informazioni. (3) Tutti i partecipanti alle sedute
del difensore civico sono tenuti al segreto d'ufficio di cui all'alt.
148b comma 2 B-VG. Direzione della presidenza §4. Il relativo presidente dirige la seduta. Puó sospendere o rinviare la seduta. Relatore §5. Il relatore é quel difensore civico che é
competente in base alla ripartizione degli affari , salvo che il difensore
civico non decide diversamente. Deliberazione §6. (1) Per la deliberazione collegiale del difensore civico é necessaria la presenza di tutti i tre difensori civici. Il difensore civico pero costituisce anche il quorum quando sono presenti soltanto due difensori civici ed il difensore civico assente si fa rappresentare in forma scritta da uno dei due altri difensori civici. Il rappresentato relativo al suo voto puó caricare al rappresentante un certo comportamento riguardante la votazione sui singoli punti del programma. (2) II difensore civico manifesta la sua opinione mediante le ordinanze. (3) Per la deliberazione é necessaria la maggioranza dei voti salvo che non verrà richiesta l'unanimità dei difensori civici. (4) II difensore la cui opinione sul compimento di un
punto del programma non ha raggiunta la maggioranza é autorizzato ad allegare
al verbale della seduta la sua opinione in forma scritta. Registrazioni e verbali §7. (1) Le discussioni del difensore civico possono essere registrate ed archivate in tale forma. (2) Le deliberazioni fatte dal difensore civico sono da registrare in un verbale. (3) II verbale é da firmare dai difensori civici presenti e dal relatore. (4) Ad ogni difensore civico è da trasmettere copia del verbale.
Cause di deliberazione collegiale § 8. Alla deliberazione collegiale del difensore civico sono riservati: 1. relazioni al consiglio nazionale e provinciale; 2. ricorsi alla corte costituzionale di accertamento dell'illegittimità di regolamenti; 3. ricorsi alla corte costituzionale di decisione in caso di controversie sull'interpretazione delle norme giuridiche che disciplinano le competenze del difensore civico; 4. il regolamento e la ripartizione degli affari nonché la deliberazione nel senso del §1 comma 5; 5. proposte al presidente federale per il conferimento di titoli professionali ed onorificenze; 6. la trattazione di quelle cause il cui svolgimento è di importanza fondamentale, come per esempio i consigli di cui all'art.l48c B-VG, oppure quelle per i quali si presumono degli effetti che vanno oltre il caso singolo; 7. cause da svolgere mediante deliberazione collegiale su richiesta di un membro del difensore civico; 8. cause fondamentali del difensore civico, come p. es.
le pubbliche relazioni. Cause da svolgere dai singoli difensori civici § 9. (1) Le cause non riservate alla deliberazione collegiale del difensore civico vengono svolte in modo autonomo dai singoli difensori civici in base alla ripartizione degli affari. (2) Ogni difensore civico in caso d'impedimento deve organizzarsi un suo rappresentante; in riferimento a ció é ammessa la divisione delle cause. (3) Se in caso d'impedimento di lunga durata non é stato organizzato un rappresentante i due altri difensori civici devono fissare d'accordo un rappresentante fino alla decisione del difensore civico impedito.
§ 10. Ogni difensore civico ha il diritto di esaminare
in modo illimitato i documenti del difensore civico. Recesso innanzi tempo del difensore civico § 11. (1) In caso di recesso innanzi tempo di un difensore civico il presidente ció deve immediatamente comunicare al consiglio nazionale. (2) Le cause spettanti in base alla ripartizione degli affari al difensore civico recesso si trasmettono per il loro svolgimento fino all'entrata in carica di un nuovo difensore civico ai due difensori civici rimanenti in carica. (3) In caso del recesso innanzi tempo del presidente le sue mansioni si trasmettono a quel difensore civico previsto come prossimo presidente nel senso dell'art. 148g B-VG fino all'entrata in carica del nuovo presidente, salva la disciplina nel comma 2. § 12. Il regolamento del difensore civico del 6 aprile 1988, BGB1. n. 219, nella versione BGB1. n.393/1988 cessa di aver vigore.
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