I fondamenti giuridici: Germania

 

Parte 12

Richieste

§ 99

Trasmissione al difensore civico

(1)                Le richieste indirizzate al Landtag o alla commissione di petizione (Articolo 11 della Costituzione) vengono trasmesse al difensore civico.

(2)                Le petizioni mirati all’emanazione o alla modifica di leggi e regolamenti oppure che riguardono l’attivitá del difensore civico sono da trasmettere alla commissione di petizione.

§ 100

Richieste inammissibili

(1)  La commissione di petizione puó prescindere dall’esame in merito della richiesta:

1.       quando essa non é munita del nome o dell’indirizzo completo del petitore od é illeggibile;

2.       quando non contiene una questione concreta o quando non é riconoscibile nessuna connessione logica;

3.       quando la sua forma o il suo contenuto raffigurano un fatto illecito;

4.       quando nei confronti di una richiesta giá definita non contiene un fatto nuovo;

5.       quando é richiesta soltanto un‘informazione.

(1)        La commissione di petizione prescinde dall‘esame in merito della richiesta quando il suo trattamento significarebbe un intervento in un procedimento giuridico pendente oppure la riesame di una decisione giudiziale. Salvo il diritto della commissione di petizione di occuparsi del comportamento del governo regionale, di un’autoritá regionale nonché di enti, istituti o fondazioni di diritto pubblico – in quanto soccombenti alla sorveglianza del Land - ; di fare parte in un procedimento pendente o di occuparsi di una decisione in un procedimento la cui decisione ha efficacia giuridica.

§ 101

Trasmissione e trasferimento

(1)                Le richieste delle quali il Landtag non é competente vengono trasferite dalla commissione di petizione all’ufficio competente.

(2)                Le richieste che si riferiscono a richieste presentate trovandosi nello status di discussione vengono trasferite generalmente come documenti dalla commissione di petizione alla commissione competente.

§ 102

Procedimento della commissione di petizione, difensore civico

(1)                In quanto questa parte non contiene disposizioni divergenti, alla commissione di petizione si applicano le disposizioni sulle commissioni d’esperti (§§ 69-82).

(2)                IL difensore civico informa la commissione di petizione sulle questioni di rilevanza fondamentale e, nei casi singoli importanti entro la prossima riunione in seguito alla consegna della richiesta.

(3)                La commissione di petizione puó nelle cause non definite in modo consensuale, salvo la disposizione di cui al § 5 comma 3 seconda frase della legge regionale sul difensore civico del Land Rheinland-Pfalz, incaricare singoli o parecchi membri della commissione di occuparsi di richieste singole piú a lungo; i membri della commissione incaricati sono perció dipendenti funzionali della commissione di petizione.

(4)                Entro l’invito alla riunione e al giorno della riunione devono trascorrere almeno cinque giorni non festivi, all’invito dev’essere allegato il programma.

 § 103

Esercizio dei diritti

(1)                Le richieste concernenti informazioni ed atti avvengono presso l’autoritá    regionale superiore competente; sull’esercizio del diritto di accesso é prima da informare in tempo l’autoritá regionale superiore.(2)                La commissione di petizione in singoli casi, puó trasmettere l’esercizio del diritto di accesso ad una subcommissione composta da almeno tre dei suoi membri.

(3)                Quando vengono rifiutati l’accesso, l’informazione e gli atti (articolo 90 a comma 3 della Costituzione) il ministro compente rappresenta la relativa decisione davanti alla commissione di petizione. Su richiesta della frazione o di un terzo dei membri della commissione di petizione il ministro deve rappresentare la decisione davanti al Landtag.

(4)                I deputati su loro richiesta possono essere sentiti nella commissione di petizione relativa ad una richiesta.

§ 104

Commissione per l’esecuzione della pena

(1)        La commissione per l’esecuzione della pena si occupa dell’esecuzione della custodia cautelare, delle pene detentive, delle misure limitanti la libertá (di correzione e di sicurezza), in particolare si occupa di

1.   circostanze riguardanti il ricovero, le attivitá ed il vitto degli abitanti di istituti nonché le loro possibilitá di formazione;

2.       condizioni particolari dell’esecuzione in riferimento ai condannati di sesso femminile e ai condannati alla pena detentiva per minorenni;

3.   eventi particolari dell’esecuzione;

4.       dell’assistenza dei scarcerati;

5.   della situazione di lavoro nonché della formazione degli operatori penitenziari.

(1)        La commissione per l’esecuzione della pena entra in attivitá quando la commissione per l’esecuzione della pena gli trasferisce le richieste di cui nell’articolo 11 della Costituzione e che riguardano le sue competenze o quando il governo regionale si rivolge alla commissione con le rispettive questioni. La commissione per l’esecuzione della pena puó occuparsi delle questioni di propria competenza anche senza che sono dati i presupposti della frase 1.

(2)        Per l’adempimento dei propri compiti la commissione per l’esecuzione della pena in consenso con il ministro di giustizia si puó informare direttamente negli istituti. Salvo la trasmissione di diritti d’accesso alla commissione per l’esecuzione della pena di cui § 103 comma 2.

(3)       La commissione per l’esecuzione della pena informa la commissione di petizione sul risultato delle sue discussioni e gli puó fare proposte per il trattamento delle questioni di sua competenza. La commissione di petizione discute le relazioni e le proposte della commissione per l’esecuzione della pena e decide sull’ammissione di esse nella sua relazione al Landtag (§109).

(4)        La commissione per l’esecuzione della pena é composta da sette membri e fra loro si trova da presidente il presidente della commissione di petizione.

§ 105

Ordinanze della commisione di petizione

(1)       Le ordinanze della commisione di petizione sulle richieste sono
            regolarmente:

1.   richieste del governo regionale da trasmettere

a)   per la considerazione

b)       per la riflessione

c)       a conoscenza

d)       da documento

1.                  da constatare che la questione affermata nella richiesta non puó essere accettata

2.                  di dichiarare definita la richiesta

3.                  che si prescinde dall‘esame in merito (§100).

(2)        La commissione di petizione al petente puó dare il consiglio di indurre intanto i mezzi guiridici ammissibili.

§ 106

Communicazione e risoluzione delle ordinanze della commissione di petizione

(1)           Le ordinanze della commissione di petizione sulle richieste, regolarmente vengono introdotte in seguito ad ogni riunione in una raccolta poi distribuita a tutti i deputati. La raccolta contiene anche le richieste definite in modo consensuale dal difensore civico.

(2)       Ogni deputato entro sei giorni non festivi avvenuta la distribuzione della raccolta, puó richiedere la risoluzione di un’ordinanza della commissione di petizione. Sulla richiesta decide il Landtag.

(3)       Trascorso il termine di cui al comma 2 al petente viene communicato per iscritto l’ordinanza della commissione di petizione. La communicazione deve contenere una breve motivazione.

§ 107

Relazione del governo regionale

Il governo regionale entro due settimane compila una relazione scritta sull’esecuzione delle ordinanze secondo § 105 comma 1 n 1 alla commissione di petizione. Se ció per una causa particolare non é possibile compila una relazione interin

§ 108

Obbligo alla riservatezza

I deputati e gli impiegati del Landtag sono obbligati alla riservatezza relativa ai fatti conosciuti nell’ambito del trattamento di una richiesta. Ció non vige per le communicazioni ufficiali o per i fatti evidenti o quelli irrelevanti che non richiedono la riservatezza. L’obbligo di riservatezza vale anche dopo la cessazione dell’incarica.

§ 109

Relazione della commissione di petizione

La commissione di petizione almeno una volta all’anno deve fare una relazione sulla sua attivitá al Landtag.