| I fondamenti giuridici: Italia | ||
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Parte I
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
La seguente legge: ART. 1 E istituito nella Regione Basilicata l'Ufficio del Difensore civico. Le modalità di nomina e di revoca del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dalla presente legge. ART. 2 II Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale. Il Difensore civico ha il compito di tutelare il cittadini in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, concorsi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì. presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione. Segnala, altresì, ai competenti organi disfunzioni e ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione. ART. 3 II Difensore civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui al presente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni. Il Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al precedente art. 2 sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui al comma precedente. Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'Ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni. II Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizia o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio Regionale. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui le inadempienze siano attribuibili a funzionari appartenenti agli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, comunica ai rappresentanti degli enti stessi l'inadempimento riscontrato. ART. 5 Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti. Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio regionale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione. II Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza. ART. 4 II Difensore civico ha la facoltà di ottenere, senza oneri, dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessario all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle .questioni trattate. Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni rilevazione possa danneggiare la Regione o terzi. il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta del Difensore civico l'esame della documentazione richiesta anche prima della conclusione del procedimento. Ultimato l'esame di cui al primo comma il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato, segnalando anche ai fini dell'apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini. ART. 6 II Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25-3-1983, n. 11. ART. 7 II Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni, funzionari di livello apicale, a riposo, della Pubblica amministrazione. Per l'elezione del Difensore civico valgono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. Inoltre, non sono eleggibili a difensore civico: - i Consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i mèmbri degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali; - i mèmbri degli organismi dirigenti nazionali, regionali, e locali, di paniti politici e associazioni sindacali; - i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali, ed i funzionari delle Prefetture; - gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione: - i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al 2* comma dell'art. 2. L'esercizio di qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione, costituisce causa di incompatibilità con l'incarico di Difensore civico. ART. 9 Al Difensore civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% di quella netta percepita dal Consigliere regionale. ART. 10 II Difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale. Il Difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare. Il Personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico. ART. 8 II Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha eletto e non può essere rieletto. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico entro 60 giorni dalla elezione degli Organi regionali. Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione, nel rispetto della procedura di cui alla L.R. 25-3-1983, n. 11. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare al Consiglio regionale l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per la elezione. ART. 11 La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio regionale. Il relativo onere, dell'importo presumibile di lire 30.000.000, farà carico, per l'esercizio finanziario in corso, sul capitolo 10 dello stato di previsione della spesa - che presenta la necessaria disponibilità - la cui denominazione viene cosi modificata: « Spesa per indennità di carica e di missione ai componenti il Consiglio regionale ed al Difensore civico ». La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti. ART. 12 La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, addi 14 giugno 1986.
Parte I
Legge regionale 2 marzo
1988, n. 6 MODIFICHE
ALLA L.R. 14-6-1986. N. 11 ISTITUZIONE DELL'UFFICIO
La seguente legge:
ART. 1 L'art. 7 della LR. n. 11 del 14-6-1986 è cosi modificato: II Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra i cittadini che siano o siano stati: - professori ordinari di Università in materia giuridica; - magistrati in quiescenza; - avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni; - dirigenti nella Pubblica amministrazione: - parlamentari: - consiglieri regionali. Sono incompatibili con la carica di Difensore civico: - i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali. Comunali ed i mèmbri degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali: - i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale; - i mèmbri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di paniti politici e associazioni sindacali; - i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali ed i funzionari delle Prefetture; - gli amministratori di enti ed imprese sottoposti a vigilanza o controllo regionale nonché i titolari, amministratori o dirigenti di enti ed imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione; - i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al secondo comma dell'art. 2. L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla nomina in uno degli incarichi, altrimenti si decade dalla carica di Difensore civico automaticamente. ART. 2 II primo comma dell'alt. 8 è cosi modificato: il Difensore civico dura in carica cinque anni. ART. 3 La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, addì 2 marzo 1988.
Parte I
Legge Regionale 23 aprile, n. 12 PRIME NORME SULLO SNELLIMENTO E SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Omissis
1. E riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonché dei concessio-nari di pubblici servizi regionali. E' altresì riconosciuto. a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'alt. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso. 2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nella misura determinata dagli organi competenti, salva le disposizioni vigenti in materia di bollo. 3. Entro novanta giorni dall'entrata i vigore della presente legge, gli organi della Regione e gli organi degli enti sub-regionali adottano le misure organizzative dirette a garatire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le strutture preposte al ricevimento del pubblico ed alla presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati, ed attivando, ove possibile, forme di consultazione elettronica sullo stato di avanzamento delle pratiche amministrative. 4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di efficacia estema. Il dirigente dell'Ufficio competente, o il funzionario da lui incaricato, ove nulla si opponga all'accoglimento della richiesta, ne da atto in calce o in margine alla medesima e adotta le disposizioni necessarie per l'immediato adempimento di quanto di competenza. Diversamente il dirigente dell'Ufficio competente provvede entro i successivi quindici giorni ad ottemperare alla richiesta ovvero a rigettarla con atto motivato da comunicarsi immediatamente all'interessato. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta. questa si intende rifiutata. 5. Per gli atti pubblicati d'ufficio il diritto di accesso si intende assolto con la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 6. Il Difensore civico della Regione interviene su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell'esercizio dei diritti garantiti dal presente articolo. Omissis
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