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LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 14 1)
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Difensore civico/difensora civica della Provincia
autonoma di Bolzano
1996
1. (Istituzione)
(1) L'Ufficio del difensore civico/della difensora civica della Provincia
autonoma di Bolzano è istituito presso il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano.
(2) La presente legge regola i compiti e le competenze dell'Ufficio del
difensore civico/della difensora civica, nonché la procedura per
la nomina del difensore civico/della difensora civica.
2. (Compiti del difensore civico/della difensora
civica)
(1) Spetta al difensore civico/alla difensora civica seguire, su richiesta
informale degli interessati o d'ufficio, le pratiche e i procedimenti
posti in essere dall'amministrazione provinciale nonché dagli enti
da essa delegati, onde garantirne l'espletamento e lo svolgimento corretto
dal punto di vista procedurale e tempestivo.
(2) Come previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 4 gennaio
1993, n. 1, il difensore civico/la difensora civica può concludere
convenzioni con comunità comprensoriali, comuni, unioni di comuni
o consorzi di comuni ai fini dell'assunzione di tale ufficio. Il difensore
civico/la difensora civica segnala al Presidente della giunta provinciale,
ai sindaci e ai presidenti delle comunità comprensoriali eventuali
ritardi, irregolarità e disfunzioni, indicandone le cause e proponendo
possibili soluzioni.
(2/bis) L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare
un importo forfettario che gli enti convenzionati di cui al comma 2 devono
corrispondere al Consiglio provinciale per le maggiori spese derivanti
dall'espletamento da parte dell'Ufficio del difensore civico del servizio
a favore dei predetti enti. 2)
(3) Ai fini di un espletamento efficace dei propri compiti, nei quali
rientra anche l'attività di informazione, consulenza e mediazione
in caso di conflitti, il difensore civico/la difensora civica può
incaricare singoli dipendenti ad esso/essa assegnati di trattare questioni
specifiche concernenti il settore sanitario, conformemente all'articolo
15 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, nonché la tutela
dell'ambiente e della natura e gli interessi dei bambini e dei giovani.
(4) Il difensore civico/la difensora civica ha il diritto di richiedere
pareri.
(5) Il difensore civico/la difensora civica svolge la propria attività
in assoluta libertà e autonomia.
3. (Modalità e procedure d'intervento)
(1) Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della
Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 ha diritto di richiedere
agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, nel qual caso va stilato
un promemoria, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla
richiesta senza che abbia ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente,
può chiedere l'intervento del difensore civico/della difensora
civica.
(2) Il difensore civico/la difensora civica, previa comunicazione all'amministrazione
competente, chiede al funzionario/alla funzionaria responsabile del servizio
di procedere insieme a lui/lei all'esame della questione entro 5 giorni.
Il difensore civico/la difensora civica e il funzionario/la funzionaria
responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale
può essere risolta la questione che ha originato il reclamo.
(3) Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o
un'opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l'intervento
del difensore civico/della difensora civica e non autorizza l'ufficio
competente a negare informazioni o collaborazione.
(4) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l'attività
del difensore civico/della difensora civica, quest'ultimo/quest'ultima
può denunciare il fatto all'organo disciplinare competente, il
quale è tenuto a comunicare al difensore civico/alla difensora
civica i provvedimenti adottati.
(5) Il difensore civico/la difensora civica provinciale è tenuto/a
a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non
rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella,
conformemente alle finalità dell'articolo 97 della Costituzione,
comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la
loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi
con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può avvalersi rispettivamente
dei servizi dell'Ufficio di Roma della Provincia e dei servizi pubblici
della UE.
(6) Il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a al segreto
d'ufficio.
4. (Diritto d'informazione del difensore
civico/della difensora civica)
(1) Il difensore civico/la difensora civica può richiedere verbalmente
e per iscritto, al capo del servizio della Provincia o degli enti di cui
all'articolo 2 interessati ai reclami, copia degli atti o dei provvedimenti
che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e
può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti
del segreto d'ufficio.
5. (Relazione del difensore civico/della difensora civica)
(1) Il difensore civico/la difensora civica invia ogni anno al Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano una relazione sull'attività
svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti per un più efficace
svolgimento dell'attività amministrativa e per assicurare l'imparzialità
dell'amministrazione.
(2) Il difensore civico/la difensora civica invia copia della relazione
di cui al comma 1 al Presidente della giunta provinciale, ai sindaci,
ai presidenti delle comunità comprensoriali, ai direttori generali
delle unità sanitarie locali, nonché a tutti coloro che
ne facciano richiesta.
6. (Elezione e nomina)
(1) Il difensore civico/la difensora civica viene eletto/a dal Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano e nominato/a dal Presidente/dalla
Presidente dello stesso; l'elezione viene effettuata a scrutinio segreto
e, alla prima e alla seconda votazione, a maggioranza dei due terzi dei
consiglieri. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza
assoluta dei consiglieri.
(2) Il difensore civico/la difensora civica deve possedere una particolare
competenza ed esperienza in campo giuridico ed amministrativo.
7. (Incompatibilità)
(1) La carica di difensore civico/di difensora civica non è compatibile
con quella di:
a) membro del Parlamento europeo, membro del Parlamento, membro del Consiglio
regionale, membro del Consiglio provinciale, sindaco, membro della Giunta
comunale nonché membro del Consiglio comunale;
b) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti
dell'amministrazione provinciale, amministratore di enti, istituti ed
aziende pubbliche;
c) amministratore di enti o imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare,
amministratore o dirigente di enti, istituti o imprese vincolati con le
amministrazioni di cui all'articolo 2 da contratti di opere, di fornitura
o di prestazione di servizi ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni
dalle predette amministrazioni.
(2) La carica di difensore civico/di difensora civica è incompatibile
con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente
e di qualsiasi commercio o professione.
(3) Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, regionali,
nazionali o europee il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a
a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della rispettiva
scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio
provinciale, del Consiglio regionale, delle Camere o del Parlamento europeo,
il difensore civico/la difensora civica che intenda candidarsi è
tenuto/a a rassegnare le dimissioni entro i 7 giorni successivi alla data
del rispettivo decreto di scioglimento. Qualora si candidi, non può
sfruttare a scopo pubblicitario i fatti coperti da segreto d'ufficio.
Nel periodo in cui è in carica, il difensore civico/la difensora
civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all'interno
di partiti, associazioni o enti.
8. (Durata in carica - revoca e disposizioni
per la nuova elezione)
(1) La durata in carica del difensore civico/della difensora civica coincide
con la durata in carica del Consiglio provinciale dal quale è stato/a
eletto/a; il difensore civico/la difensora civica continua ad esercitare
provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore.
(2) Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, il Presidente/la
Presidente del Consiglio provinciale può revocare la nomina del
difensore civico/della difensora civica per gravi motivi connessi all'esercizio
delle funzioni dello stesso/della stessa.
(3) Qualora il mandato del difensore civico/della difensora civica venga
a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente/la
Presidente del Consiglio provinciale provvede ad iscrivere l'elezione
del successore all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio
immediatamente successiva.
(4) Entro 30 giorni dall'elezione, il Presidente/la Presidente del Consiglio
provinciale provvede alla nomina del difensore civico/della difensora
civica.
9. Doveri del difensore civico/difensora
civica)
(1) Entro 30 giorni dalla nomina, il difensore civico/la difensora civica
è tenuto/a a dichiarare al Presidente/alla Presidente del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano:
a) che non sussistono o sono cessati i motivi di incompatibilità
di cui all'articolo 7;
b) di avere provveduto a dichiarare, ai fini fiscali, tutti i propri redditi.
(2) Qualora si accerti che le dichiarazioni di cui al comma 1 non sono
state effettuate o non sono veritiere, il/la Presidente del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano revoca la nomina del difensore civico/della
difensora civica e ne dà comunicazione al Consiglio stesso.
10. (Indennità e rimborso spese)
(1) Per la durata dell'incarico al difensore civico/alla difensora civica
spetta l'indennità di funzione prevista per i consiglieri regionali
della Regione Trentino-Alto Adige; per l'indennità di missione
e il rimborso delle spese di viaggio viene fatto riferimento alle disposizioni
vigenti per i consiglieri del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano.
(2) Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può stipulare
a favore del difensore civico/della difensora civica, limitatamente alla
durata dell'incarico, una polizza assicurativa di responsabilità
civile.
11. (Personale)
(1) Per l'espletamento dei propri compiti il difensore civico/la difensora
civica si avvale del personale messogli/le a disposizione dal Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano. Detto personale opera alle dipendenze
funzionali del difensore civico/della difensora civica. Deve essere garantito
alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto
all'uso della propria madrelingua.
(2) Gli organi dell'amministrazione provinciale, nonché quelli
delle comunità comprensoriali e dei comuni mettono a disposizione
del difensore civico/della difensora civica i necessari locali per gli
incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.
12. (Personale - norma transitoria)
(1) Il personale di ruolo dell'amministrazione provinciale che alla data
di entrata in vigore della presente legge risulta assegnato all'ufficio
del difensore civico/della difensora civica è trasferito, con il
suo consenso, nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano. Esso viene inquadrato con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
organico del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano,
nel profilo professionale corrispondente o simile, in base alle mansioni
effettivamente svolte, a quello in cui risulta inquadrato presso l'amministrazione
provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli
effetti, il servizio precedentemente prestato presso l'amministrazione
provinciale o da questa riconosciuto.
(2) Al personale trasferito nella pianta organica generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano è comunque assicurato, in sede
di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per
classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in
godimento.
(3) La pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano è aumentata nelle singole qualifiche funzionali di un
numero di posti pari a quello del personale che viene trasferito e inquadrato
ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La conseguente rideterminazione
della pianta organica generale del Consiglio provinciale avviene con decreto
del/della Presidente del Consiglio provinciale.
(4) Il ruolo generale del personale dell'amministrazione provinciale viene
ridotto di tre posti, da 3.239 a 3.236 posti.
13. (Norma finanziaria)
(1) Le spese per l'Ufficio del difensore civico/della difensora civica
sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
ed al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite
dall'articolo 34 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.
14. 3)
15. (Disposizione finale)
(1) È abrogata la legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
1) Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
2) Il comma 2/bis è stato è stato inserito dall'art. 4 della
L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.
3) Omissis.
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