| I fondamenti giuridici: Italia | ||
« Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania ». IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 E' istituito l'Ufficio del difensore civico della Regione Campania. Art. 2 Spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti o lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, nonché dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità. II ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo. Art. 3 Chiunque abbia legittimamente chiesto la emissione di un atto all'Amministrazione regionale o agli Enti ed Aziende di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, ovvero abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso presso gli Uffici medesimi, trascorri trenta giorni dalla richiesta dell'atto o dalla presentazione dell'istanza di sollecito, può promuovere l'intervento del difensore civico. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli Uffici dell'Amministrazione regionale e degli Enti e delle Aziende indicate al I comma dell'ari. 2, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Il difensore civico comunica all'Amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto e fissa il termine per la definizione dell'affare. Il difensore civico può, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, chiedere ai preposti agli Uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione. Art. 4 Nei confronti dei preposti agli uffici che ostacolino con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'Amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti. Ove il fatto costituisca reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di denunziarlo all'autorità giudiziaria. Si applicano al difensore civico le norme di cui all'art. 361 c.p. Art. 5 II difensore civico presenta ogni sei mesi al Consiglio regionale una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta. Il difensore civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio e alla Giunta regionale. Art. 6 II difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed è nominato con decreto del Presidente della Regione. Art. 7 II difensore civico dura in carica cinque anni. Egli non è immediatamente rieleggibile. La convocazione del Consiglio regionale per l'elezione del difensore civico ha luogo due mesi prima della scadenza del quinquennio. In caso di vacanza dell'ufficio, la convocazione ha luogo entro cinque giorni dal verificarsi del fatto che la determina. Il difensore civico può essere revocato con le stesse modalità per l'elezione, quando ricorrono gravi motivi attinenti all'adempimento delle sue funzioni. Art. 8 II difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere regionale e non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità. Egli deve essere scelto fra persone munite di peculiare competenza giuridico-amministrativa. All'ufficio del difensore civico non possono essere eletti: 1) i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, provinciali e comunali; 2) i componenti del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni; 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica. La decadenza del difensore civico per il sopravvenire di una causa di incompatibilità è dichiarata dal Consiglio regionale. Art. 9 Al difensore civico spetta una indennità pari a quella corrisposta ai Consiglieri regionali. Il difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di Segreteria, la cui dotazione organica è fissata nel regolamento interno del Consiglio. In caso di trasferta spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per il Consigliere regionale. Art. 10 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 15 milioni, si provvede per il 1978 mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 134 Titolo I dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 « fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di L. 15 milioni al Capitolo 64 Titolo I di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: » Spesa per il funzionamento dell'Ufficio del difensore civico e della sua Segreteria ». L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio. Art. 11 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli. 11 agosto 1978 RUSSO LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1985, N. 15. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 1978 - Difensore civico presso la Regione Campania». IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Alt. 1 L'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 è sostituito dal seguente: «È istituito il Difensore Civico presso la Regione Campania». Art. 2 L'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente: «Spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente in modo che siano assicurate le tempestività e le regolarità. Il ricorso al Difensore Civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni. Il Difensore Civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si versifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3. Art. 3 L'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1978. n. 23, è sostituito dal seguente: «Il Difensore Civico comunica all'amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto. Ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione regionale e dagli Enti e Aziende indicati al primo comma dell'articolo 2 copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Decorsi dieci giorni dall'acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell'affare o chiede ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione. Se il Difensore Civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omesso. Art. 4 L'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente: «il Difensore Civico presenta annualmente entro il 31 marzo una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno. Se, nel corso dei suoi interventi, il difensore civico viene a conoscenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nella gestione dell'amministrazione regionale o degli altri enti destinatari passivi della legge 11 agosto 1978, n. 23, ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio regionale. Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione, senza che essa sia stata presa in esame, è facultato a svolgere direttamente una indagine conoscitiva, i cui risultati saranno oggetto di una specifica relazione al Consiglio stesso. Il Difensore Civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio ed alla Giunta. Art. 5 L'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente: «Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottiene la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tré votazioni, l'elezione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo tré votazioni, il Consiglio procederà a nuova votazione entro i successivi trenta giorni e per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Art. 6 L'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente: «Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Il Difensore Civico, fuori delle ipotesi di decadenza e di revoca, rimane in carica fino alla nomina del successore. Il quinquennio decorre dalla data di immissione in possesso del Difensore Civico nell'incarico conferitogli, che dovrà avvenire immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione; di essa verrà redatto apposito verbale avanti al Presidente del Consiglio regionale che lo sottoscriverà dopo la firma di acccttazione dell'interessato e che sarà controfirmato per autentica dal Segretario Generale del Consiglio. Art.7 Il secondo comma dell'articolo 9 della' legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è cosi modificato: «Il Difensore Civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria la cui dotazione organica è fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L'Ufficio di segreteria del difensore civico è equiparato a tutti gli effetti agli uffici del Consiglio regionale istituiti con la legge regionale 30 agosto 1977, n, 48 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 8 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 40 milioni per il 1985, si farà fronte con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, con la denominazione corrispondente a quella del capitolo 80 del bilancio 1984. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 maggio 1980, n. 281. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 30 gennaio 1985 FANTINI
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