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LEGGE REGIONALE
21 marzo 1995, n. 15 NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:
1. Per le finalità di cui all'art. 45 dello Statuto è istituito nella regione Emilia-Romagna il Difensore civico. 2. La presente legge ne disciplina funzioni, modalità di nomina e di azione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. ad eccezione delle procedure preliminari all'elezione di cui agli artt. 6 (Inizio del procedimento) e 7 (Presentazione delle candidature e deliberazione) della legge stessa. 3. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale. lo svolgimento della sua attività in condizioni di libertà. indipendenza, efficacia.
1. Il Difensore civico interviene per la tuttela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti. ani. fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi: a) dell'Amministrazione regionale: b) degli enti. istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale: c) delle Aziende Unità sanitarie locali e Ospedaliere: d) degli Enti locati in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione. 2. II Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche Amministrazioni. sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art 97 della Costi- 3. II Difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.
1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il Difensore civico interviene: a) a richiesta di singoli interessati, di enti. associazioni e formazioni sodali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuòvere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, ristante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'Amministrazione a provvedere; b) d'ufficio. 2. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude ne limita la facoltà di reclamo al Difensore civico. 3. Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi. 4. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al comma I dell'alt. 2 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso. 5. II Difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.
1. II Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui alla leu. a) del comma 1 dell'art. 3. 2. II Difensore civico. individuato il responsabile del procedimento ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, può: a) chiedere notizie sullo stato degli atti e sulle cause delle eventuali disfunzioni; b) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica: c) disporre presso gli ufficigli accertamenti che si rendano necessari; d) chiedere agli organi competenti la nomina di un Commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente. 3. II responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica 6 tenuto a presentarsi. Deve altresì. entro trenta giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso. 4. Il Difensore civico da notizia agli interessati degli eventuali provvedimenti assunti dall'Amministrazione e comunque dello stato della pratica. 5. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio. 6. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.
1. Il Difensore civico può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione. 2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne da notizia al Difensore civico.
1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti artìcoli, opera segnalando agli uffici e organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere ed indicando - anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare - i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati. 2. Il Difensore civico può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico di cui alla disciplina regionale sul procedimento amministrativo. 3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, può disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e. previe adeguate intese, degli Enti locali.
1. Il Difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministratìve e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale.
1. L'elezione del Difensore civico i effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto. 2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
1. Non sono eleggibili a Difensore civico: a) i mèmbri del Governo e dei Parlamento nazionale od europeo; i presidenti o sindaci. assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana o di Comunità Montana: i componenti degli organi delle Aziende Unità sanitarie locali e Ospedaliere: b) i mèmbri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria; c) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui al comma 2 dell'art 2 ed i funzionari delle Prefetture; d) i dipendenti regionali, degli Enti locali e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 2; e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione. 2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
1. II Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto. 2. Almeno tré mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, per procedere alla elezione del successore. 3. Il Difensore civico ha facoltà di rinunciare ali'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tré mesi prima. 4. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura. per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. 5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si vetrificano le cause di incompatibilità previste dall'alt 9, se l'interessato non le elimina entro venti giorni. 6. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.
1. II Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti. 2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali. 3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui al comma I dell'art. 2. invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi. 4. II Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione: tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adona le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessario. 5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta per l'esame da pane dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività. 6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
1. Le funzioni di Difensore civico dei Comuni e delle Province dell'Emilia-Romagna possono essere svolte, tramite convenzione, dal Difensore civico regionale. 2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo ano, d'intesa con il Difensore civico.
1. II Difensore civico regionale coordina la propria attività con i Difensori civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'art 8 della Legge 8 giugno 1990. n. 142. al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore civico regionale convoca periodicamenie una Conferenza dei Difensori civici operanti sul territorio della regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento.
1. AI Difensore civico spettano le indennità di carica e di presenza previste per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.
1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Difensore civico stesso. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con il Difensore civico, stabilisce con proprie deliberazioni le norme relative al funzionamento delia struttura organizzativa di cui al comma 1, la sua dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale e procede all'assegnazione del personale stesso. 3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore civico, che ne diviene consegnatario. dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 4. Il Difensore civico, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza. può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa. 5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste per l'Amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.
1. La L.R. 6 luglio 1984, n. 37 è abrogata. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 marzo 1995 PIER LUIGI BERSANI
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