| I fondamenti giuridici: Italia | ||
IL CONSIGLIO REGIONALE ha APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. E' istituito l'ufficio del difensore civico della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto regionale. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale. I compiti, le funzioni e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge. Art. 2. In armonia con i principi statutari dell'azione amministrativa regionale il difensore civico ha il compito di concorrere all'esercizio della partecipazione popolare all'attività degli uffici della Regione nonché degli enti, delle aziende e delle società da essa dipendenti. Art. 3. Spetta al difensore civico di intervenire per verificare la regolarità burocratica dell'attività regionale e la speditezza dei procedimenti amministrativi, nonché individuare comportamenti non giustificati da parte dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 2. Le funzioni del difensore civico sono esercitate a richiesta del cittadino o di più cittadini interessati. La richiesta è improcedibile qualora sul medesimo oggetto sia pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale. Art. 4. La richiesta di intervento del difensore civico deve essere preceduta da una istanza scritta all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento. Decorsi trenta giorni dall'istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere per iscritto l'intervento del difensore civico, allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita dall'amministrazione, senza altre formalità. Art. 5. L'intervento del difensore civico avviene nella forma più sollecita allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta. Il difensore civico può ottenere in copia i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento, nonché ogni altra informazione che esso ritenga necessaria. L'uso di questi documenti e delle informazioni ricevute è limitato a quanto risulti strettamente necessario all'esercizio delle funzioni proprie del difensore civico, senza che il suo intervento modifichi le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati. Il difensore civico è tenuto al segreto di ufficio. Trascorsi comunque trenta giorni dalla richiesta di intervento il difensore civico può convocare l'amministrazione competente allo scopo di fissare congiuntamente un termine, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio e della specifica procedura, entro il quale l'amministrazione deve provvedere. Il termine cosi definito viene comunicato all'interessato. Il difensore civico segnala all'amministrazione competente anche gli eventuali motivi che ostacolino il regolare e tempestivo svolgimento della procedura richiesta e che possano interessare anche altri cittadini in situazioni analoghe, anche se questi non hanno richiesto il suo intervento. Del provvedimento adottato dall'amministrazione competente il difensore civico da comunicazioni agli interessati. Qualora, alla scadenza del termine prefissato, l'amministrazione competente non abbia provveduto, il difensore civico segnala il caso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli eventuali provvedimenti da adottare, dandone comunicazione agli interessati. Art. 6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il difensore civico trasmette al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Le relazione annuale viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 7. II ditensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale. C´ nominato il candidato che ottenga il volo di tré quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere nominalo il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.
Il difensore civico deve essere elettore in un comune della Regione. Non può essere designato all'ufficio del difensore civico chi sia: 1) parlamentare, consigliere regionale, provinciale o comunale; 2) componente di un comitato regionale di controllo o di una sua sezione decentrata; 3) componente della commissione di controllo sull'Amministrazione regionale; 4) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contralti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione. L'esercizio dell'ufficio del difensore civico è inoltre incompatibile con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o professione. Si applicano per il difensore civico le nonne per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro allo scadere del periodo di sospensione del servizio durante il mandato. Art. 9. L'ufficio del difensore civico ha la durata di cinque anni al termine dei quali colui che ne è stato preposto non può essere riconfermato. Può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 il Consiglio regionale dichiara la decadenza del difensore civico secondo le norme del regolamento per l'annullamento dell'elezione o per la decadenza dei consiglieri regionali. Alt. 10. Al difensore civico spettano le indennità di funzione e di trasferta stabilite per i consiglieri regionali. Art. 11. La dotazione organica dell'ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 11 dello statuto. Art. 12 Al capitolo n. 25621 (Spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980, sarà attribuito lo stanziamento di L. 5 milioni, m termini di competenza e di cassa. All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di L. 3 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 28001 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio predetto. II Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio previste dai commi precedenti. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollimmo Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi 28 febbraio 1980
Il visto del Commissario del Governo è slalo apposto il 26 febbraio 1980.
LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. 40. Norme integrative e modificative della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17: « Istituzione del difensore civico ». IL CONSIGLIO REGIONALE ha APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:
Articolo unico Alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17: « Istituzione del difensore civico » sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni: 1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma: « E' di competenza del difensore civico l'intervento, anche d'ufficio, sull'attività amministrativa: a) degli uffici del Consiglio e della Giunta regionale, compresi gli uffici autonomi; b) degli uffici degli enti subregionali; c) degli uffici delle aziende consortili dipendenti; d) degli uffici degli enti (comuni e province) destinatari di deleghe concernenti materie di competenza regionale; e) degli uffici degli enti od aziende con partecipazione di capitali regionali. »;
« II difensore civico può altresì interpellare, per iscritto, i competenti funzionari dell'amministrazione i quali sono tenuti a fornire risposta entro dieci giorni. II difensore civico potrà segnalare i comportamenti dilatori o negligenti dei funzionari per un eventuale giudizio disciplinare nei loro confronti. »; 3) all'articolo 8, dopo la prima parte dell'ultimo comma, terminante con le parole: « di commercio o professione » va aggiunto il periodo di seguito riportato: « L'incompatibilità della funzione di difensore civico si verifica quando egli rivesta cariche di amministratore alle quali è attribuita la firma sociale (presidente ed amministratore delegato), nonché quando eserciti attività di lavoro autonomo a titolo professionale e continuativo. »; 4) l'articolo 10 è così sostituito: « Ai fini retributivi vengono applicate nei confronti del difensore civico tutte le norme concementi i consiglieri regionali »; 5) l'articolo 11 è così sostituito: "La dotazione organica, i locali e le spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico saranno a carico del Consiglio regionale con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 11 dello statuto regionale. A tale struttura è preposto un funzionario della seconda qualifica funzionale dirigenziale in conformità all'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: « Strutture ed organizzazione regionale » ". La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 11 aprile 1985
II visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 marzo 1985.
PARTE I LEGGE REGIONALE 2 novembre 1992. n. 41. Norme integrative e modifivative della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, concernente: Istituzione del difensore civico. IL CONSIGLIO REGIONALE ha APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 40, è cosi sostituito: «Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto è istituito il difensore civico della Regione Lazio, il cui ufficio ha sede presso il Consiglio regionale. 2. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia. 3. La nomina e le funzioni del difensore civico sono regolate dalla presente legge.». Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 40, è cosi sostituito: «Art. 2. 1. Il difensore civico concorre all'esercizio della partecipazione popolare all'attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività stessa. 2. In particolare, è di competenza del difensore civico l'intervento sull'attività delle strutture: a) del Consiglio e della Giunta regionale; b) degli enti subregionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione; c) delle aziende consortili dipendenti; d) degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale; e) delle unità sanitarie locali in relazione agli atti soggetti all'approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale; f) degli enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti difensori civici. 3. Il difensore civico può. altresì, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie, presso gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale. 4. Il difensore civico regionale coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142. al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il difensore civico regionale convoca. almeno ogni tré mesi, una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento, con particolare riferimento al settore sanitario.». Art. 3. 1. L'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1980. n. 17, già modificata con legge regionale 11 aprile 1985. n. 40. e cosi sostituito: «Art 3. 1. Il difensore civico, rilevati irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture di cui al precedente articolo 2. secondo comma, interviene per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti, per sollecitarne la conclusione e per suggerire ai competenti organi istituzionali gli eventuali rimedi: a) a richiesta dei diretti interessati; b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali; c) d'ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il proprio intervento. 2. Qualora sia pendente un ricorso giurisdizionale il difensore civico può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia. 3. Il difensore civico non può intervenire su richiesta dei consiglieri regionali.». Art.4. 1. L'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17. già modificata con legge regionale 11 aprile 1985. n. 40. è cosi sostituito: «Art.5. 1. L'intervento del difensore civico, dopo aver informato il responsabile politico preposto al servizio competente, avviene nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, primo comma. 2. Il difensore civico può chiedere in copia, senza alcuna limitazione, i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento, nonché ogni altra informazione che esso ritenga necessaria. L'uso di questi documenti e delle informazioni ricevute e limitato a quanto risulti strettamente necessario all'esercizio del mandato, ferme restando le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati. 3. Il difensore civico può, altresì, nell'esercizio delle proprie funzioni, convocare i dipendenti dell'amministrazione interessata, i quali sono tenuti ad adempiere alla convocazione stessa. I dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempiano alle sue convocazioni sono soggetti ai procedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento delle rispettive amministrazioni. 4. Il difensore civico da notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nonché ai rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, portando a conoscenza degli stessi le cause di ritardi e disfunzioni eventualmente riscontrali. 5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo essere cessato dalla carica.». Art.5. 1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17. già modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 40, è inserito il seguente articolo: «Alt. 5 1. Il difensore civico, nel caso in cui all'istanza prevista dall'articolo 4 sia allegata la risposta dell'amministrazione interessata, interviene con le seguenti modalità: a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non e ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti; b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinchè, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati ed i motivi del ritardo. 2. Nel caso di mancata risposta all'istanza prevista dall'articolo 4 o d'iniziativa d'ufficio, il difensore civico sollecita l'amministrazione a fornire notizie sullo stato del procedimento e, sulla base delle notizie ricevute. interviene con le modalità indicate al precedente comma. 3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il difensore civico può convocare il funzionario responsabile dei procedimento allo scopo di procedere all'esame congiunto della pratica. 4. Il difensore civico da immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, se ne ricorrono le condizioni. propone l'apertura di un procedimento disciplinare, | secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti del funzionario inadempiente. 5. Il difensore civico segnala, altresi. all'amministrazione competente le eventuali cause che ostacolino il regolare e tempestivo svolgimento del procedimento coinvolto dal proprio intervento.». Art.6. 1. L'articolo 6 della legge regionale 28 febbraio 1980. n. 17, già modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 40, è cosi sostituito: «Art. 6. 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il difensore civico trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui provvedimenti adottati. indicando in essa le eventuali disfunzioni riscontrate nonché i suggerimenti e le proposte ritenuti idonei ad ovviare alle più gravi difficoltà che intralciano l'attività amministrativa. 2. Il difensore civico può inviare al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. 3. Il Presidente della Giunta regionale sottopone le relazioni del difensore civico all'esame della Giunta stessa per le eventuali iniziative di propria competenza. riferendo in merito al Consiglio regionale. 4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le relazioni del difensore civico alle commissioni consiliari permanenti, competenti per materia, perché ne facciano oggetto di discussione ed esprimano un motivato parere, avvalendosi, se necessario, delle facoltà previste dall'articolo 13 dello Statuto regionale. 5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del parere delle commissioni consiliari permanenti, e delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale previste dal terzo comma, adotta le determinazioni di propria competenza ed assume ogni altra utile iniziativa affinchè vengano rimosse le disfunzioni emerse. 6. Le relazioni del difensore civico sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. 7. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa e i mezzi di comunicazione di massa delle attività svolte dal suo ufficio.». Art.7. 1. L'articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 40, è cosi modificato: «Art.7. 1. Le candidature per la nomina del difensore civico sono presentate dai consiglieri e dai gruppi consiliari, a norma dell'articolo 77-bis del Regolamento del Consiglio regionale, nonché da almeno 5.000 elettori residenti nella Regione, con le medesime formalità stabilite per l'esercizio dell'iniziativa legislativa, e dalle associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini al Presidente del Consiglio regionale, il quale le sottopone al dibattito consiliare dopo averne dato notizia alla commissione consiliare permanente competente in materia. 2. Al fine di consentire agli elettori nonché alle associazioni ed alle formazioni sociali di cui al precedente comma di avanzare candidature di personalità da loro ritenute idonee a ricoprire l'incarico di difensore civico, il Presidente del Consiglio informa l'opinione pubblica della data presunta di discussione della nomina da pane del Consiglio regionale. Tali candidature devono pervenire nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. È eletto il candidato che ottenga il voto di tré quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. 4. II difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale.». Art.8. 1. L'articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. è cosi sostituito: «Art. 8. 1. Può essere candidato alla carica di difensore civico un elettore di un comune della Regione in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale. maturata nell'ambito di attività prestata presso strutture pubbliche o private ovvero di attività di lavoro autonomo o svolta in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Tali requisiti devono essere documentati con appositi "cumcula", da presentarsi unitamente ava candidatura nei termini previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La carica di difensore civico è incompatibile con quella di: a) parlamentare o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale; b) componente del comitato regionale di controllo o di una sua sezione decentrata; c) componente della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale; d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministra. tore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione. 3. Non può essere comunque nominato difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 19 marzo 1990. n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. 4. La nomina a difensore civico comporta la sospensione, per la durata della carica, dell'esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo ovvero di attività connesse a cariche di amministratore presso enti pubblici o privati o a funzioni di rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Si applicano al difensore civico le nonne previste per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro allo scadere del periodo di sospensione del servizio durante l'espletamento dell'incarico.». Art. 9. 1. L'articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, già modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. è cosi sostituito: «Art. 9. 1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. 2. II difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 3. Quando sopravvenga alcuna delle cause d'incompatibilità o delle condizioni di cui al precedente articolo 8, primo e secondo comma, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del difensore civico ovvero la sua sospensione, . se ricorre l'ipolesi contemplata nell'articolo 15. comma quarto-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo I della legge 18 gennaio 1992, n. 16.». La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma. addi 2 novembre 1992 PASETTO Il visto del Commissario del Governo e slato apposto il 23 ottobre
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