| I fondamenti giuridici: Italia | ||
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LEGGE REGIONALE 5 agosto 1986 n. 17. Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del Difensore Civico. Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: TITOLO I Istituzione del Difensore Civico Articolo 1 1 . Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'articolo 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio regionale. 2 . L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive. 3 . A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese. Articolo 2 1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154. 2. Non sono eleggibili a Difensore Civico: 1 ) i mèmbri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione; 2) i mèmbri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate; 3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali; 4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale; 5 ) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione; 6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale. 3. Per valutare resistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione. Articolo 3 1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154. 2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica. Articolo 4 1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato. 2 . Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale. 3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali. 4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi
ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio
regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri
regionali.
Articolo 5 1. Spetta al Difensore Civico verificare su richiesta di chiunque, privato Ente, Associazione anche di fatto, vi abbia diretto interesse - il regolare e sollecito svolgimento di pratiche e provvedimenti amministrativi presso gli uffici dell'amministrazione regionale nonché presso gii cuti e le aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. 27 luglio 1977 n. 616 e presso gli enti delegatari o sub delegatari di funzioni di competenza regionale, nei limiti della materia delegata o sub delegata. 2. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto. 3 . Il Difensore Civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizia di possibili disfunzioni o disorganizzazioni. 4 . Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali, che a tal fine stipuleranno apposite convenzioni con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche in corso presso gli Enti predetti, ancorché non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub-delega della Regione. 5. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difcnsore Civico i Consiglieri regionali. 6. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporto di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro. 7. Inoltre spettano al Difensore Civico le funzioni assegnategli da leggi speciali comprese quelle di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 «Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie». Articolo 6 1 . I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo possono richiedere l'intervento del Difensore Civico decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica. 2. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di richiesta d'intervento del Difensore Civico. Articolo 7 1. Ricevuta la richiesta di intervento - con allegata copia dell'istanza alla Amministrazione e dell'eventuale risposta - il Difensore Civico può: a ) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza, debitamente motivata; b) chiedere al responsabile dell'ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni. 2 . A seguito di tale esame il Difensore Civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la definizione della pratica, esclusa ogni valutazione di merito. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico segnala alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché all'amministrazione interessata la disfunzione riscontrata dandone comunicazione all'interessato. 4. Può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi competenti della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. 5 . Può altresì' segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. 6 . Il Difensore Civico per l'espletamento delle sue funzione ha diritto di Ottenere dagli uffici della Regione e degli enti ed aziende di cui all'articolo 5, copia di atti e documenti nonché notizie e informazioni, anche tramite il collegamento del proprio ufficio con i sistemi informativi regionali. 7. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore Civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L'iniziativa disciplinare può essere direttamente assunta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5. Articolo 8 1 . Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. 2 . Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale, previa audizione da pane della Commissione competente del Difensore Civico stesso. 3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.
1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale. 2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico. 3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati. Articolo 10 1. II Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973 n. 24. Articolo 11 1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica «Spese per il Consiglio regionale» categoria «Organi Statutario del bilancio della Regione per l'anno 1986. 2 . Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.
Articolo 12 1 . La tabella «F» allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44, per la pane relativa ai Servizi del Consiglio regionale, è cosi' modificata: 1 ) Affari Generali e Istituzionali; 2) Assemblea e Commissioni; 3 ) Documentazione e Stampa; 4) Legislativo; 5 ) Difensore Civico. Articolo 13 1 . E´ abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 5 agosto 1986 MAGNANI
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