I fondamenti giuridici: Italia
 

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980. n. 7

 

Istituzione del difensore civico regionale lombardo*.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1 Istituzione

1. É istituito nella regione Lombardia il difensore civico.

2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti amministrativi dovuti siano tempestivamente emanati.

2. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

3. Il difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al consiglio regionale a termini del successivo art. 5.

Art. 3
Modalità d'intervento

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario cui spetta la responsabilità dell'affare di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della regione, nonché alla commissione consiliare competente in materia di affari generali ed istituzionali.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente il difensore civico deve portare a conoscenza degli organi statutari e della commissione suddetti gli ulteriori ritardi verificatisi.

Art. 4
Disposizioni particolari

1. II difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico e soggetto ai procedimenti disciplinari di cui al titolo sesto della legge regionale, 25 novembre 1973, n. 48. se dipendente regionale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.

3. Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di fame rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 5
Relazioni al consiglio regionale

1. Il difensore civico invia al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il difensore civico può anche inviare al consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. II consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statuiari della regione ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:

a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;

b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio, ove ricorrano gli estremi di cui all'ari. 27. primo comma, della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42:

c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;

d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.

Art. 6
Designazione e nomina

1. Il difensore civico, nominato con decreto del presidente della giunta regionale su designazione del consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obbiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amminisirativa.

2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tré votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla regione.

4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tré votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 7
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

1) i mèmbri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i mèmbri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.

2. L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio regionale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta. comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

5. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella regione Lombardia.

Art. 8
Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni. e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico il consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore: qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successivo alla cessazione.

3. I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

Art. 9
Revoca

1. II difensore civico può essere revocalo, con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10
Diritti dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali esercitano nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti dall'art. 8. secondo comma, dello statuto regionale, secondo le nonne stabilite dal regolamento intemo del consiglio.

Art. 11
Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia.

Art.12
Sede, segreteria e personale

1. Il difensore civico ha sede presso gli uffici del consiglio regionale.

2. Il difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo consiliare.

3. Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

Art. 13
Norma finanziaria

1. Le indennità di funzione del difensore civico e i rimborsi di spese, di cui al precedente art. 11, fanno carico al capitolo 1.1.1.1.4.294 iscritto tra le spese obbligatorie nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e al corrispondente capitolo da istituirsi nei bilanci degli esercizi successivi.

2. Le spese relative al funzionamento della segreteria dell'ufficio del difensore civico, di cui al precedente art. 12, fanno carico ai capitolo 1.1.1.1.4.293 e 1.1.1.1.4.294 iscritti tra le spese obbligatorie nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e ai corrispondenti capitoli da istituirsi nei bilanci degli esercizi successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 18 gennaio 1980

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1979 e vistata dal commissario del governo con nota dell' 11 gennaio 1980 prot. 21199/508)

 

LEGGE REGIONALE

10 settembre 1984. n. 52

Modifiche ed integrazioni alla I-R. 18 gennaio 1980 n. 7. Istituzione del Difensore Civico Regionale Lombardo.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Il Comma I dell'art. 2 della L.R. 18 gennaio 1980, n. 7, e modificalo come segue:

I) A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore Civico interviene presso l'amministrazione regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatori di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli alti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanali».

Art. 2

1. All'art. 2 della L.R. 18 gennaio 1980 n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

4) Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mézzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate».

«5) II Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravita già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza».

Art.3

1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 18 gennaio 1980 n. 7, 6 sostituito dal seguente:

2) II Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il Difensore Civico può procedere congiuntamente col funzionano o con i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento».

Art. 4

1. Al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 18 gennaio 1980. n. 7. è aggiunto il seguente inciso:

formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, IO settembre 1984

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1984 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 31 agosto 1984 prot. n. 20202/10461).

 

LEGGE REGIONALE

3 febbraio 1983. n. 10

Modifiche alle leggi regionali 14 gennaio
1980, n. 3, 3 marzo 1980, n. 24, 9 gennaio 1981, n. 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

II primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 è sostituito dal seguente:

«I. Sono strutture organizzative del Consiglio regionale i seguenti servizi:

1. Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza;

2. Segreteria dell'Ufficio di Presidenza;

3. Segreteria del Consiglio;

4. Commissioni;

5. Legislativo;

6. Documentazione, studi, biblioteca e informatica:

7. Stampa;

8. Organizzazione e personale;

9. Contabilità e patrimonio;

10. Segreteria del Difensore Civico».

All'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

6. Il servizio di cui al n. 10 del I comma del presente articolo dipende dal Difensore civico per quanto concerne l'esercizio delle attività di istituto e dall'Ufficio di Presidenza per quanto attiene all'apprestamento degli uffici e al governo del personale.

Art. 2

II quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, cosi come modificato dall'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:

4. Gli organici delle Segreterie particolari di cui ai commi precedenti non possono eccedere:

- quattro unità per il Presidente;

- due unità per i vice Presidenti;

- una unità per i Consiglieri Segretari».

Art. 3

II quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 è sostituito dal seguente:

5. I responsabili delle Segreterie particolari ricoprono il livello funzionale non inferiore al sesto, il restante personale il livello funzionale non inferiore al quarto e non superiore al sesto».

Art. 4

II settimo comma dell'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1980. n. 5 cosi come modificato dall'art. 7 della legge regionale 9 gennaio 1981, n. 3 i sostituito dal seguente:

7. Nell'ambito dei contingenti organici di cui al precedente comma quarto, possono essere assunte, tra personale estraneo all'Amministrazione regionale;

- n. 2 unità per la Segreteria particolare del Presidente;

- n. 1 unità per ciascuna delle segreterie particolari dei Vice Presidenti e dei consiglieri Segretari.

A tale personale è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 12 della legge regionale 7 luglio 1981. n. 38, in riferimento al livello funzionale corrispondente alle attribuzioni conferite con il provvedimento di incarico».

Art. 5

L'art. 15 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, cosi come modificato dalla legge 3 mano 1980, n. 24, è sostituito dal seguente:

«I. Il conungente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale del Consiglio regionale sono cosi determinati:

livello 1° n. -livello n. 11 livello 3° n. 15 livello 4° n. 46 livello 5° n. 34 livello 6° n. 40 livello 7° n. 35 livello 8° n. 19

Totale n. 200

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano. 3 febbraio 1983

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.12.1982 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 28.1.1983 prot. 20202/1437).

ALLEGATO

10. SEGRETERIA DEL DIFENSORE CIVICO

La Segreteria del Difensore Civico provvede a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del Difensore Civico. In particolare:

riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;

svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'amministrazione della regione o degli Enti dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

richiedergli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;

riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore Civico;

procede, a richiesta del Difensore Civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse. redigendo, quando sia opportuno, succinte relazioni o motivate proposte;

intrattiene rapporti, anche verbali o telefonici, con i vari funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del Difensore Civico;

cura la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.