| I fondamenti giuridici: Italia | ||
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Legge Regionale n. 29 del 14 ottobre
1981. Il Consiglio regionale ha approvato II Commissario di Governo ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 è istituito l'ufficio del difensore civico. Le modalità di nomina del difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge. Art. 2 II difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione. In particolare spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma. Se nel corso dello svolgimento di tale attività il difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime. In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate. Art.3 II difensore civico è eletto dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del presidente della giunta regionale. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione. Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età. In sede di prima istituzione dell'Ufficio il consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 4 II difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. Il difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore. Art. 5 All'ufficio di difensore civico deve essere detta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio. Art. 6 Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico: 1) i mèmbri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali; 2) i mèmbri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni; 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal consiglio regionale. Art. 7 II difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio dalla Regione. Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concementi le questioni sottoposte a sua indagine. I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito. Art. 8 Al difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato. Art. 9 II difensore civico, oltre alle direne comunicazioni ai cittadini che ne abbiamo provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati. Invia anche relazioni: a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine; b) ove occorra, all'autorità giudiziaria. Art. 10 L'ufficio del difensore civico ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria composta, con riferimento alla Tabella C della L.R. 6.6.1980, n. 50. da: - un dipendente regionale di ruolo del livello VIII; - due dipendenti regionali di ruolo del livello VII; - un dipendente regionale di ruolo del livello V; - un dipendente regionale di ruolo del livello IV. All'assegnazione del personale della segreteria dell'ufficio del difensore civico provvede la giunta regionale con propria deliberazione. Art. 11 II ricorso al difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R. 21.11.1971, n. 1199, se competenti; non esclude nè limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa. Art. 12 Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede: a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine"; b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota pane dei finanziamenti spenanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni. Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede: a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma O, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrisponderei al difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni; b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Boi-lettino Ufficiale della Regione Marche. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque speni, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 14 ottobre 1981.
Il Consiglio regionale ha approvato promulga Omissis Disposizioni finali Art. 35 Coordinamento con le norme che disciplinano l'organizzazione del consiglio regionale 1. L'organizzazione dei servizi del consiglio regionale è disciplinata con apposito regolamento previsto dagli articoli 14 e 15 dello Statuto regionale e dalla LR. 14 marzo 1989, n. 4. 2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 24 della presente legge si applicano anche al gabinetto del presidente del consiglio regionale nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1. 3. L'articolo 25 della presente legge si applica anche alle segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1. 4. L'articolo 10 della L.R. 14 ottobre 1981. n. 29 è sostituito dal seguente: "L'ufficio del difensore civico ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale." 5. All'articolo 2 della L.R. 14 marzo 1989. n. 4 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Clascun consigliere, che non faccia parte della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, può richiedere di essere assistito, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, da un dipendente regionale, di qualifica funzionale non superiore all'ottava. 3. L'ufficio di presidenza provvede al conferimento degli incarichi su richiesta nominativa da parte del consigliere interessato. Il predetto personale è assegnato alla segreteria della commissione consiliare di cui il consigliere sia componente ordinario." Al medesimo personale si applica il comma 4 dell'articolo 25 della presente legge. Omissis LEGGI REGIONALI Legge Regionale del 5 gennaio 1994 n. 3. Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie. Il Consiglio ha approvato II Commissario di Governo ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale Omissis
1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del difensore civico previsto dalla L.R 14 ottobre 1981. n. 29. Omissis
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