I fondamenti giuridici: Austria

 

Legge federale sul difensore civico
(Legge sul difensore civico 1982)

 

TITOLO I

Organizzazione del difensore civico

§ 1. (1) Per la deliberazione collegiale del difensore civico é necessaria la presenza di tutti i membri. Nel regolamento é ammessa la disciplina sulla rappresentanza di un membro del difensore civico nelle cause sottoposte alla deliberazione collegiale. Le deliberazioni, salvo che nella Costituzione non sia disposto diversamente, sono prese dalla maggioranza dei voti; non é ammessa l'astensione dal voto.

(2) Alla deliberazione collegiale del difensore civico sono sottoposte le cause riservatogli secondo il regolamento o la ripartizione degli affari, ma comunque il regolamento e la ripartizione stessi, nonché la deliberazione su relazioni al consiglio nazionale e sull'adizione della corte costituzionale nei casi dell'art. 148 e e 148 fB-VG (legge federale costituzionale).

(3) La rappresentanza reciproca dei membri del difensore civico relativa allo svolgimento dei compiti conferitogli per la trattazione autonoma nel caso di impedimento momentaneo, é stabilita dal regolamento del difensore civico.

§ 2. Il presidente deve immediatamente informare il presidente del consiglio nazionale quando un membro del difensore civico recede dall'ufficio innanzi tempo.

§ 3. Ogni membro del difensore civico la cui opinione sul contenuto di una relazione indirizzata al consiglio nazionale non abbia raggiunta la maggioranza, é per questo autorizzato ad allegare alla relativa relazione una relazione di minoranza.

§ 4. (1) Dal regolamento puó essere stabilito che l'esecuzione di lavori periodici e preparativi necessari per i provvedimenti da applicare spetta alla cancelleria in nome del difensore civico.

(2) 11 regolamento e la ripartizione degli affari del difensore civico sono da pubblicare nella gazzetta ufficiale federale.

TITOLO II

Procedimento davanti al difensore civico

§ 5. Al procedimento davanti al difensore civico si applicano per analogia i §§ 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18 comma I e 4, 21-31, 45 comma I e 2 nonché i §§ 46-55 della Legge sul procedimento amministrativo a) in generale 1950, BGB1. n. 172

§ 6. Gli organi muniti degli affari amministrativi supremi dello Stato federale sono obbligati entro un termine di otto settimane a corrispondere ai consigli a loro indirizzati dal difensore civico ed ad informarlo il difensore civico su ció o a spiegare in forma scritta il perché del consiglio non corrisposto. Su richiesta motivata il difensore civico puó prorogare questo termine. Il ricorrente é da informare su questa comunicazione.

§ 7. In quanto sono ammesse le domande in lingua diversa dalla lingua tedesca davanti alle autorità amministative ed agli uffici le domande davanti al difensore civico possono essere fatte in questa lingua.

§ 8. Se il difensore civico ritiene necessario le indagini per l'inchiesta dei fatti riguardanti il ricorso le spese provenienti da ció porta la federazione.

§ 9. Le domande al difensore civico e tutti gli altri documenti rilascati per l'uso in un procedimento davanti al difensore civico sono esenti dal bollo.

TITOLO III

Disposizioni finali

§ 10. Con l'esecuzione di questa legge federale é munito il cancelliere federale, relativo al § 9 invece il ministro delle finanze. 

18/2. Legge sul difensore civico
Geo (regolamento)
II regolamento del difensore civico (regolamento del difensore civico 1995)
[BGBL 1995/478]

II difensore civico ha deliberato il 3 luglio in base all'ari. 148h comma 3 B-VG il regolamento seguente:

Organizzazione del difensore civico

§ l. (l) II difensore civico si compone da tre difensori civici di cui uno di volta in volta esercita la presidenza. La presidenza cambia annualmente.

(2) I compiti dei difensori civici vengono stabiliti dal regolamento con l'indicazione dei compiti (settori) spettanti al presidente ed ai singoli difensori civici per il compimento autonomo. Per le cause elencate nel § 8 di questo regolamento é previsto la deliberazione collegiale.

(3) Al direttore del difensore civico spetta la direzione della cancelleria del difensore civico (§ 4 comma 1 della legge sul difensore civico 1982) sotto il potere direttivo immediato e sotto la sorveglianza del presidente del difensore civico.

(4) II presidente del difensore civico ed ogni difensore civico possono trasmettere per il compimento autonomo, salvo la loro responsabilità, alla cancelleria del difensore civico certe agende correnti nel senso del § 4 comma 1 della legge sul difensore civico. La relativa decisione deve essere fatta tramite deliberazione collegiale e deve essere notificata ai dipendenti di casa.

(5) Ad ogni difensore civico é messo o dev'essere messo a disposizione il numero necessario di dipendenti del difensore civico per il compimento dei compiti spettanti al suo settore. Sulla destinazione per settori dei dipendenti del difensore civico decide il collegio del difensore civico su richiesta di un difensore civico. Una tale deliberazione richiede l'unanimità dei difensori civici.

(6) Salvo le norme stabilite dall'art 148h comma 1 e 2 della legge B-VG ogni difensore civico esercita le funzioni immediate del potere direttivo e di sorveglianza relativi ai dipendenti messi a sua disposizione secondo il comma 5.

(7) Ogni difensore civico salvo la sua responsabilità puó investire un dipendente competente in giurisprudenza con la direzione del suo settore (dirigente del settore). É ammessa la nomina di un rappresentante. Una tale nomina é revocabile in ogni momento. Le dimensioni dei compiti da svolgere in nome del difensore civico sono stabilite dal difensore civico per il suo settore e possono essere modificate da lui stesso in ogni momento. In riferimento a ció si deve prendere in considerazione particolarmente l'attuazione delle decisioni fondamentali del difensore civico nonché la coordinazione ed il controllo dell'attività a ció connesse. Salvo che non sia stabilito diversamente, la direzione per materia del settore comprende anche la direzione della segreteria del difensore civico nonché l'esercizio delle mansioni connesse all'ufficio del difensore civico.


Convocazione alle sedute del difensore civico

§ 2. (1) II presidente deve convocare i difensori civici ad almeno 12 sedute all'anno. Inoltre il presidente ritenendo necessario puó sempre convocare ad una seduta.

(2) II presidente deve convocare ad una seduta anche su richiesta di un difensore civico. In questo caso la seduta é da fissare cosicché che avrà luogo entro le due settimane seguenti all'avvenuta richiesta.

(3) I difensori civici sono obbligati a partecipare alle sedute del difensore civico. Nel caso d'impedimento devono farsi rappresentare da un altro difensore civico. Nel caso d'impedimento del presidente si trasferiscono le sue mansioni per la durata del suo impedimento a quel difensore civico previsto come prossimo presidente nel senso dell'art 148g comma 3 B-VG.

(4) II presidente deve invitare in tempo alle sedute del difensore civico ambedue gli altri difensori civici con l'indicazione del programma. Regolarmente insieme all'invito sono da rendere noto anche dei documenti relativi ai singoli punti del programma.

(5) Le domande di modifica o d'integrazione del programma possono essere proposte fino all'inizio della seduta da parte di ogni difensore civico. Su tali domande é da decidere prima della trattazione del programma.

Riservatezza delle sedute

§3. (1) Le sedute del difensore civico non sono aperte al pubblico.

(2) Alle sedute del difensore civico possono essere invitati con un loro voto consultivo il direttore del difensore civico nonché il dirigente per settore di ogni difensore civico; su relativa ordinanza possono partecipare alle sedute ulteriori persone per dare informazioni.

(3) Tutti i partecipanti alle sedute del difensore civico sono tenuti al segreto d'ufficio di cui all'alt. 148b comma 2 B-VG.

Direzione della presidenza

§4. Il relativo presidente dirige la seduta. Puó sospendere o rinviare la seduta. Relatore

§5. Il relatore é quel difensore civico che é competente in base alla ripartizione degli affari , salvo che il difensore civico non decide diversamente.

Deliberazione

§6. (1) Per la deliberazione collegiale del difensore civico é necessaria la presenza di tutti i tre difensori civici. Il difensore civico pero costituisce anche il quorum quando sono presenti soltanto due difensori civici ed il difensore civico assente si fa rappresentare in forma scritta da uno dei due altri difensori civici. Il rappresentato relativo al suo voto puó caricare al rappresentante un certo comportamento riguardante la votazione sui singoli punti del programma.

(2) II difensore civico manifesta la sua opinione mediante le ordinanze.

(3) Per la deliberazione é necessaria la maggioranza dei voti salvo che non verrà richiesta l'unanimità dei difensori civici.

(4) II difensore la cui opinione sul compimento di un punto del programma non ha raggiunta la maggioranza é autorizzato ad allegare al verbale della seduta la sua opinione in forma scritta.

Registrazioni e verbali

§7. (1) Le discussioni del difensore civico possono essere registrate ed archivate in tale forma.

(2) Le deliberazioni fatte dal difensore civico sono da registrare in un verbale.

(3) II verbale é da firmare dai difensori civici presenti e dal relatore.

(4) Ad ogni difensore civico è da trasmettere copia del verbale.

 

18/2. Legge sul difensore civico
Regolamento
Cause di deliberazione collegiale

§ 8. Alla deliberazione collegiale del difensore civico sono riservati:

1. relazioni al consiglio nazionale e provinciale;

2. ricorsi alla corte costituzionale di accertamento dell'illegittimità di regolamenti;

3. ricorsi alla corte costituzionale di decisione in caso di controversie sull'interpretazione delle norme giuridiche che disciplinano le competenze del difensore civico;

4. il regolamento e la ripartizione degli affari nonché la deliberazione nel senso del §1 comma 5;

5. proposte al presidente federale per il conferimento di titoli professionali ed onorificenze;

6. la trattazione di quelle cause il cui svolgimento è di importanza fondamentale, come per esempio i consigli di cui all'art.l48c B-VG, oppure quelle per i quali si presumono degli effetti che vanno oltre il caso singolo;

7. cause da svolgere mediante deliberazione collegiale su richiesta di un membro del difensore civico;

8. cause fondamentali del difensore civico, come p. es. le pubbliche relazioni.

Cause da svolgere in modo autonomo dai singoli difensori civici

§ 9. (1) Le cause non riservate alla deliberazione collegiale del difensore civico vengono svolte in modo autonomo dai singoli difensori civici in base alla ripartizione degli affari.

(2) Ogni difensore civico in caso d'impedimento deve organizzarsi un suo rappresentante; in riferimento a ció é ammessa la divisione delle cause.

(3) Se in caso d'impedimento di lunga durata non é stato organizzato un rappresentante i due altri difensori civici devono fissare d'accordo un rappresentante fino alla decisione del difensore civico impedito.


Esamine dei documenti

§ 10. Ogni difensore civico ha il diritto di esaminare in modo illimitato i documenti del difensore civico.

Recesso innanzi tempo del difensore civico

§ 11. (1) In caso di recesso innanzi tempo di un difensore civico il presidente ció deve immediatamente comunicare al consiglio nazionale.

(2) Le cause spettanti in base alla ripartizione degli affari al difensore civico recesso si trasmettono per il loro svolgimento fino all'entrata in carica di un nuovo difensore civico ai due difensori civici rimanenti in carica.

(3) In caso del recesso innanzi tempo del presidente le sue mansioni si trasmettono a quel difensore civico previsto come prossimo presidente nel senso dell'art. 148g B-VG fino all'entrata in carica del nuovo presidente, salva la disciplina nel comma 2.

§ 12. Il regolamento del difensore civico del 6 aprile 1988, BGB1. n. 219, nella versione BGB1. n.393/1988 cessa di aver vigore.