I fondamenti giuridici: Italia
 

Legge regionale

9 dicembre 1981, n. 50
Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

II Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

Art. 1
Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico -

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2
Compiti del Difensore Civico

II Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino dell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto.

II Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali.

Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3
Diritto di iniziativa

II Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi. avendo richiesto all'Amministrazione Regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.

Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4
Modalità e procedura d'intervento

II Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino. valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e. qualora questo sia avvenuto. valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

II Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante. al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e. nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. II Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica peritene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

II Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verifichino anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.

Art. 5
Sospensione del procedimento

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.

Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6
Obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità Giudiziaria

II Difensore Civico che. nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di fame rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7
Diritto di informazione del Difensore Civico


II Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e

24 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Art. 8
Relazioni del Difensore Civico

II Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, ai Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati. sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e nonnativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento intemo.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 9
Informazione sull'attività del Difensore Civico

L'Amministrazione Regionale informa la collettività regionale. attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.

II Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10
Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico

II funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi. il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11
Diritto di informazione dei Consiglieri Regionali

I Consiglieri Regionali hanno, nei confronti dell'ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 12
Requisiti e disposizioni per la nomina

Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13
Cause di impedimento alla nomina

Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico:

a) i mèmbri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i mèmbri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;

b) i mèmbri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;

c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione:

d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali* di cui alla lettera c).

Art. 14
Cause di incompatibilità

L'ufficio di Difensore Civico i incompatibile con l'esercizio di qualsiasi

pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15
Durata

II Difensore Civico dura in carica tré anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina dei successore.

Art. 16
Revoca

II Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico. Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17
Tempi della designazione

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tré mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere cono-scenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata. la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio i convocato enno 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18
Rinuncia

II Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta. almeno un mese prima.

Art. 19
Sede. organizzazione e dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale.

Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.R. 17-12-1979, n. 73, e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale. In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Difensore Civico. Il personaleassegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

Art. 20
Indennità, rimborsi spese e di trasferta

Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri Regionali.

Art. 21
Norma finanziaria

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.

Al relativo onere che per l'esercizio finanziario 1982 è previsto in L. 50 milioni, si provvede con l'incremento di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del cap. 10 dello stato di previsione della spesa la cui denominazione viene cosi modificata: « Spese per indennità di carica e di missione ai componenti il Consiglio Regionale ed al Difensore Civico».

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

C fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 9 dicembre 1981. Ezio Elnrietti

 

ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO « UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1) Ricevimento e istruttoria tecnica delle pratiche di ricorso all'esame dell'ufficio.

2) Reperimento del materiale legislativo e giurisprudenziale utile per la trattazione delle questioni in esame.

3) Predisposizione di documenti, relazioni, memorie ed altre forme di supporto, studio e documentazione per i casi sottoposti al Difensore Civico.

4) Tenuta dell'archivio e del protocollo dell'ufficio. classificazione e tenuta delle pratiche e delia relativa documentazione.

5) Rapporti del Difensore Civico con i privati cittadini. con gli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che attuino leggi o esercitino deleghe regionali, interessati alle questioni sollevate.

Legge regionale 24 aprile 1985, n. 47

Nonne relative alla estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servi-zio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nel territorio regionale

II Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

Art. 1

II Difensore Civico della Regione Piemonte può. nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli I e 2 della legge 9 dicembre 1981. n. 50. intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle UU.SS.SS.LL.

Art. 3

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre 1981. n. 50.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltreché all'interessato. all'Assessorato Regionale alla Sanità. all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della competente U.S.S.L.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 24 aprile 1985 Aldo Viglione

 

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 10 luglio 1991, n. 30

Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo

II Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

Omissis

Articolo 13 Udienze

1. I rappresentanti degli Enti che hanno emanato l'atto sono sentiti dall'Organo di controllo, quando ne fanno richiesta al collegio contestualmente all'invio dell'atto o dei chiarimenti. L'audizione avviene entro 10 giorni dalla ricezione degli atti.

2. Gli Amministratori degli Enti possono essere altresì invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo, senza sospensione dei termini dello stesso.

3. I rappresentanti possono farsi assistere dai propri consulenti.

4. II Difensore Civico della Regione Piemonte nell'esplicazione delle funzioni, previste dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 e della L.R. 24 aprile 1985, n. 47, può inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimità riguardanti gli ani soggetti a controllo.

5. I consessi, cui perviene la richiesta di audizione da pane del Difensore Civico regionale, fissano l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta.

6. In ogni caso di dette audizioni viene fatta menzione nel verbale di adunanza.