I fondamenti giuridici: Italia
 

LEGGE REGIONALE

9 luglio 1981 n. 38
Istituzione del difensore civico

IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

La Regione istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

II Difensore Civico provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale, degli End, Istituti o aziende dipendenti nonché presso gli Uffici degli Enti Locali, non territoriali. segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

Art. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del difensore civico qualora la Stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico anche oralmente, nel qual caso essa verrà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nel termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni 5, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli Uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni neccessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti ammmistiarivi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Ultimato l'esame di cui al-3 comma, il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, sta-bilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò da immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'Ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3 comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

I! Difensore civico invia, ogni 6 mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata da: suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'Autorità Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

II Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocari patrocinanti in Cassazione da più di 10 anni.

II Difensore civico dura in carica 5 anni. non può essere riconfermano, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del difensore civico, il Consiglio regionale — a maggioranza di 2/3 — può revocare il mandato.

Art. 8

Al Difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

Art. 9

II Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

Art. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presuma relativa all'esercizio 1981 ammonta a lire 30 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazione in aumento

Cap. 00132 (c.n.i.) «Spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico» Stanziamento di competenza L. 30.000.000 Stanziamento di cassa L. 30.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 «Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di pane corrente »

Stanziamento di competenza L. 30.000.000 Stanziamento di cassa L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari. addì 9 luglio 1981