I fondamenti giuridici: Italia
 

Legge regionale

6 giugno 1988, n. 28.
Istituzione del difensore civico.

Il Consiglio regionale ha approvato II Commissario del Governo ha apposto il visto II Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I ISTITUZIONE

Art. 1
Istituzione e funzioni

1. E' istituito nella Regione Veneto il difensore civico.

2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. Il difensore civico interviene, a nonna della presente legge, nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.

Art. 2
Sede

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

Art. 3
Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.

Art. 4
Elezione e durata in carica

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

2. Dura in carica 5 anni dalla data del giuramento.

3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'elezione con la formula «Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza».

4. I poteri del difensore civico sono prorogati tino alla prestazione del giuramento da pane del successore.

5. Il difensore civico è rieleggibile per una sola volta nella carica.

6. Almeno tré mesi prima della scadenza del mandato ii Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo difensore civico.

7. Qualora il'mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, là nuova elezione e posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili:

a) i mèmbri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i mèmbri degli organi di gestione delle Unità locali socio-sanitarie;

b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di paniti politici e di associazioni  sindacali;

c) i componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

d) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti. istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

e) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;

f) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

g) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) ed f).

2. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di quaisiasi commercio o professione.

3. In caso di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art.
6 Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione e approvala dal Consiglio regionale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.

2. II difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

TITOLO II FUNZIONAMENTO

Art. 7
Modalità di intervento

1. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione. su istanza di cittadini singoli o asso-

ciati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le Unità locali socio-sanitarie, gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Può intervenire altresì d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

3. Il difensore civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce all'amministrazione interessata informandone la Giunta regionale.

4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle province, dei comuni, delle comunità montane, che a tal fine stipuleranno convenzione con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'attività del difensore civico può riguardare anche le pratiche in corso presso gli enti predetti ancorché non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub delega della Regione.

5. I consiglieri regionali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

Art. 8 Procedimento

1. L'istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio.

2. Qualora il difensore civico ritenga giustificata la istanza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.

3. In caso di inerzia dell'ufficio competente, il difensore civico può chiedere al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica e comunque, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la detinizione delia stessa pratica, restando esclusa ogni valutazone di merito.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.

5. Il responsabile dell'ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione e comunicato al difensore civico.

6. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.

Art. 9
Poteri istruttori

1. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:

a) chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10
Tutela degli interessi diffusi

1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza regionale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.

2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi della Regione.

Art. 11
Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi

I. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanza al difensore civico.

Art. 12
Rapporti con il Consiglio regionale

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

3. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

Art. 13
Relazione annuale e informazione

1. Il difensore civico entro i primi tré mesi di ogni anno sottopone all'esame del Consiglio regionale una relazione sull'attinta svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

3. In casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.

4. Il difensore civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione, o tramite il Consiglio, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

 

TITOLO III NORME ORGANIZZATIVE

Art. 14
Organizzazione e personale

1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all'articolo 2.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il difensore civico, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l'attività svolta.

4. Il difensore civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti — ove esistano — dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Coni d'Appello del Veneto.

Art. 15 Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione e l'indennità di missione stabilite per i mèmbri della Giunta regionale.

Art. 16
Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dello articolo 19, 5 comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982. n. 43, mediante prelevamento dalla partitia n. 9 del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 3460 denominato «Spese connesse all'istituzione del difensore civico regionale» con Io stanziamento di lire 500 milioni.

3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge si provvede con la legge di approvazione del Bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia. 6 giugno 1988

Legge regionale

9 agosto 1988, n. 42.
Istituzione dell'Ufficio di protezione
e pubblica tutela dei minori.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario del Governo ha apposto il visto Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1 Istituzione

1. E´ istituito nella Regione Veneto l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

2. II pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2
Funzioni

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti estemi alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2 della legge n. 698/1975 che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

e) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;

d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti nonnativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;

f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Art. 3
Struttura dell'Ufficio

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 28 giugno 1988 riguardante «Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani».

Art. 4
Elezione

1. Il titolare dell'Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

2. Dura in carica 5 anni.

3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento del successore.

4. Il titolare dell'Ufficio è rieleggibile una sola volta.

5. Almeno tré mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio.

6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5
Requisiti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, decadenza

1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non sono eleggibili:

a) i mèmbri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i mèmbri degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie;

b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

c) i componenti del Connato regionale di controllo e delle sue sezioni;

d) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e, aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

e) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali)

3. L'Ufficio è incompatibile con l'esercizio di qual-siasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. In caso di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le procedura previste per i consiglieri regionali.

Art. 6
Revoca

1. II Consiglia regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'Ufficio per gravi o ripetate violazioni di legge o per accertata inefficienza.

2. Il titolare dell'Ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 7
Trattamento economico

I. Al titolare dell'ufficio spettano l'indennità di funzione e l'indennità di missione stabilite per i Consiglieri regionali.

Art. 8
Collegamenti istituzionali

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

2. L'Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.

3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.

4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a dame adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Art. 9
Rapporti con il Difensore civico

1. Il difensore civico e il titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 10
Norma finanziaria

1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 84100 «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti» dillo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 61444 denominato «Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio di. protezione e pubblica tutela dei minori» con lo stanziamento di lire 150, milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 Io stanziamento del capitolo 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72. come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Dal procedimento di formazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42

  • La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Maurizio Creuso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 giugno 1986, n. 54/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 giugno 1986, dove ha acquisito il n. 96 del registro dei progetti di legge;
  • il progetto di legge i stato assegnato alle commissioni consiliari I e 5 in data 17 giugno 1986;
  • La 1 commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 giugno 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Sala, ha esaminato e approvato a maggio-ranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1988, n. 3016;
  • La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1988;
  • Il Commissario del Governo, con nota 2 agosto 1988, n. 9009/20125/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al I* comma dello art. 127 della Costituzione.

Scadenze e adempimenti

  • Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori presenta al Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione (art. 8, commi 2 e 4, Ir n. 42/1988).
  • Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio regionale è convocato per l'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori (art. 4. comma 5, Ir n. 42/1988).
  • Il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta (art. 4, commi 2 e 4, Ir n. 42/1988).

Struttura amministrativa regionale competente:

Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori (art. 1, comma 1, Ir n. 42/1988)

Dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione (sino all'attivazione del Dipartimento per le politiche e la promozione dei-diritti civili).