I fondamenti giuridici: Germania

 

Legge Regionale

sul difensore civico del Land (regione) Rheinland-Pfalz d.d. 3 maggio 1974 nella versione del 5 novembre 1974.

§ 1

Compiti

(1)       Spetta al difensore civico, nell’ambito del diritto di controllo parlamentare del Landtag (dieta del Land), rafforzare la posizione del cittadino nei confronti dell’autoritá pubblica.

(2)       Il difensore civico, secondo il proprio ordine, entra in attivitá, qualora - tramite richieste al Landtag od alla commissione di petizione oppure in un altro modo - riceve informazioni sufficienti che gli uffici soccombenti al controllo parlamentare del Landtag eseguono o hanno esguito le questioni dei cittadini in modo illecito o non utile.

(3)       Le richieste al Landtag o alla commissione di petizione sono da presentare al difensore civico.

§ 2

Diritto di richiesta

(1)       Ognuno ha il diritto di rivolgersi direttamente, in forma scritta o orale, al difensore civico il quale accetta queste richieste al posto del Landtag.

(2)       Trattandosi di privazione o limitazione della libertá la richiesta é da trasmettere al difensore civico senza controllarla ed in busta chiusa.

§ 3

Limiti al diritto d’esame

(1)  Il difensore civico prescinde da un esame in merito della richiesta, quando

a)   non esiste la competenza o la possibilitá giuridica d’intervento da parte di un’autoritá regionale;

b)   il trattamento di essa significarebbe un intervento in un procedimento giuridico pendente o la revisione di una decisione giudiziale; salvo il diritto del difensore civico di occuparsi del comportamento delle autoritá citate nel § 1 comma in veste di parti in un procedimento pendente o in un procedimento definito avente efficacia giuridica;

c)   si tratta di un procedimento giuridico definito avente efficacia giuridica e quando la richiesta ha lo scopo di revisione del procedimento o di modifica della decisione presa;

d)   si tratta di una causa essendo oggetto di un procedimento d‘inchiesta del pubblico ministero; l’esame in merito é invece ammesso in quanto si rivolge contro il trattamento ritardante del pocedimento d‘inchiesta;

e)   il processo é od era oggetto di un procedimento d’inchiesta secondo l’articolo 91 della Costituzione dello Stato.

(2)  Il difensore civico puó prescindere dall‘esame in merito della richiesta, quando

a)   essa non é munita del nome o dell’indirizzo completo del petitore o quando essa é illeggibile;

b)   non contiene una questione concreta o quando non é riconoscibile nessuna connessione logica;

c)   la forma o il merito raffigurano un fatto illecito;

d)   in considerazione ad una richiesta giá definita non contiene nessun fatto nuovo;

(3)       Il difensore civico prescindendo dall‘esame in merito della richiesta lo comunica al cittadino indicandone i motivi ed informa la commissione di petizione; nel caso del comma 1 littera a) puó trasmettere la richiesta all’ufficio competente.

§ 4

Competenze

Il difensore civico, da incaricato costante della commissione di petizione, a tutte le autoritá del Land nonché alle persone giuridiche, agli istituti ed alle fondazioni di diritto pubblico, in quanto sono sottoposti al controllo del Land, puó domandare

a)   informazioni scritti ed orali,

b)       l’ispezione degli atti e dei documenti,

c)   l’accesso negli istituti pubblici da loro amministrati.

Le stesse competenze esistono nei confronti di persone giuridiche di diritto privato, associazioni essenti della capacitá giuridica e persone fisiche in quanto eseguono un‘attivitá di diritto pubblico sotto la vigilanza del Land. Quando la richiesta non viene accettata decide la commissione di petizione se vuole esercitare i suoi diritti secondo la Costituzione di cui all‘ articolo 90 a) della Costituzione dello Stato.

§ 5

Eseguimento dei compiti

(1)                Il difensore civico deve permettere all’ufficio competente la possibilitá di regolare la questione. Deve mirare ad un eseguimento consensuale della questione. Per questo scopo puó dare un consiglio motivato; il quale é da presentare anche al ministro competente. Sulle cause eseguite in modo consensuale il difensore civico informa la commissione di petizione in occasione della prossima seduta.

(2)                L’ufficio competente, entro un termine adeguato oppure su richiesta relativa alle misure intrapprese, al difensore civico deve fare un rapporto sullo sviluppo o sul risultato del procedimento.

(3)                Non trovandosi una soluzione consensuale il difensore civico deve presentare la questione alla commissione di petizione e deve proporre il modo d’eseguimento. Innanzi alla sua decisione definitiva la commissione di petizione puó anche incaricare il difensore civico di completare le indagini.

(4)                Il difensore civico puó prescindere dalle misure di cui nel comma 1 quando la situazione di fatto e di diritto indica una decisione giudiziale; il § 3 comma 3 vale anche in riguardo a ció.

(5)                Il difensore civico communica per iscritto al cittadino sul modo d’eseguimento definito la causa. 

§ 6

Assistenza amministrativa

Il governo regionale (del Land), tutte le autoritá provinciali nonché le persone giuridiche, gli istituti, le fondazioni di diritto pubblico sottoposte alla vigilanza del Land devono assistere al difensore civico eseguendo le indagini necessari.

§ 7

Presenza e dovere di relazione

(1)                Il Landtag e la commissione di petizione possono pretendere in qualsiasi momento la presenza del difensore civico.

(2)                Il difensore civico puó partecipare a tutte le sedute della commissione di petizione e su richiesta dev’essere sentito.

(3)                Il difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno compila al Landtag una relazione scritta e completa sulla sua attivitá nell’anno scorso. La sua presenza é obbligata alla discussione sulla relazione annuale nel Landtag e nelle commissioni e su richiesta deve pronunciarsi.

(4)                Il difensore civico, su richiesta della commisione di petizione, di una frazione o di un quinto dei membri del Landtag – in qualsiasi momento deve riferire alla commisione di petizione su cause singole.

§ 8

Obbligo alla riservatezza

(1)                Il difensore civico anche in seguito alla cessazione del suo rapporto    d’ufficio é obbligato alla riservatezza relativa alle questioni conosciute in occasione del suo ufficio. Ció vale anche per le communicazioni nell’ambito dei rapporti ufficiali o per i fatti evidenti o per i fatti che sono irrilevanti e perció non richiedono la riservatezza.

(2)               Il difensore civico, anche quando é cessato il suo rapporto d’ufficio, senza essere autorizzato non puó né presso il giudice o extraguidiziale, deporre né fare dichiarazioni sulle questioni soccombenti alla riservatezza. L‘autorizzazione gliela da il presidente del Landtag sentito il cittadino colpito ed il membro del governo del Land competente della questione.

(3)                Salvo l’obbligo giuridico di denunciare i fatti penali e d‘intervenire a favore dell’ordinamento fondamentale liberale democratico messo in pericolo.

§ 9

Votazione e durata dell’incarico

(1)                Il Landtag con la maggioranza dei suoi membri elegge mediante votazione segreta il difensore civico. Non ha luogo una discussione.

(2)                Dalla votazione é escluso chi non é eleggibile per il Bundestag (parlamento federale) della Germania e chi non ha compiuto 35 anni.

(3)                La durata in carica del difensore civico é di anni otto. È ammissibile la rielezione.

§ 10

Rapporto d’ufficio

(1)                Il difensore civico secondo questa legge é legato al Land Rheinland-Pfalz mediante rapporto di diritto pubblico.

(2)                Il rapporto d’ufficio inizia con la consegna dell’atto di nomina da parte del presidente del Landtag. Il difensore civico viene obbligato al suo ufficio davanti al Landtag.

(3)                Il rapporto d’ufficio cessa

a)   con il venir meno dell’eleggibilitá

b)   con la scadenza della durata in carica

c)   con al morte

d)   per revoca (§ 11 comma 1)

e)       con il licenziamento su richiesta

f)    in caso d’impedimento, con la nuova elezione (§ 13 comma 2).

(4)                Il difensore civico non puó fare parte di un governo né di un ente legislativo dello Stato o di un Land né di un ente rappresentativo comunale. Non puó né esercitare nessun altro ufficio retribuito, nessuna altra professione né appartenere alla direzione, al consiglio d‘amministrazione o al colleggio dei sindaci di un impresa mirante al profitto.

§ 11

Revoca e licenziamento

(1)                Il Landtag su richiesta di una frazione o di un terzo dei membri del Landtag e con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, puó revocare il difensore civico. La votazione sulla richiesta di revoca deve avere luogho non prima di due settimane e non dopo quattro settimane in seguito alla consegna della richiesta presso il presidente del Landtag.

(2)                Il difensore civico puó richiedere in qualsiasi momento il suo licenziamento. Il presidente del Landtag afferma il licenziamento.

§ 12

Sede dell’ufficio

(1)                Il difensore civico ha la propria sede presso il Landtag.

(2)                Al difensore civico dev‘essere messo a disposizione il personale necessario per l’adempimento dei suoi compiti. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

(3)                Il bilancio del difensore civico viene proposto nel bilancio del Landtag.

§ 13

Impedimento

(1)                Qualora il difensore civico é impedito all’esercizio del suo ufficio, l’impiegato piú anziano tra gli impiegati superiori si occupa delle attivitá del difensore civico per la durata del suo impedimento.

(2)                Il Landtag puó eleggere un nuovo difensore civico quando la durata dell’impedimento del difensore civico é piú di sei mesi.

§ 14

Retribuzione

(1)                Al difensore civico spetta una retribuzione secondo il gruppo di retribuzione B 9 compreso allo stipendio base con le indennitá generalmente concessi nonché un‘indennitá mensile in riferimento al bilancio. In applicazione delle disposizioni vigenti per gli impiegati gli vengono ulteriormente concessi: il supplemento locale, il supplemento per i figli nonché l‘indennitá di separazione, l‘indennitá di missione e di trasferimento, sovvenzioni nei casi di malattia, di nascita o di morte.

(2)                Al difensore civico spetta anche un indennizzo annuale speciale in applicazione della legge regionale sulla concessione di un indennizzo speciale annuale (Legge sulla concessione di un indennizzo speciale annuale- Sonderzuwendungsgesetz SZG) del 19 novembre 1970 (Gazzetta Ufficiale pagina 407 (GVBl)) modificato dalla legge regionale del 15 dicembre 1972 (GVBl. pagina 373), BS 2032-16, nella versione attuale.

(3)                Ulteriormente vengono applicati i §§ 10-18 della legge regionale sui rapporti giuridici dei membri del governo regionale di Rheinland-Pfalz (Legge ministeriale) del 17 luglio 1954 (GVBl. pagina 91), modificato dalla legge regionale del 24 febbraio 1971 (GVBl. pagina 58), BS 1103-1, applicate con l’indicazione che al posto della durata in carica di quattro anni sta la durata in carica di otto anni

§15

...

§ 16

Pianta organica

Il ministro delle finanze con il consenso delle commissioni per il bilancio e per le finanze in riferimento del bilancio 1974, é autorizzato a procurare i posti di lavoro neccessari per l’esecuzione di questa legge. Sul futuro di questi posti di lavoro é da disporre nel prossimo bilancio.

§ 17

Entrata in vigore

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione.


§ 15: Disposizione di modifica, contenuto introdotto nel BS 1101-1

§ 17: Promulgata il 13.05.1974