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LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1989. n. 4. Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna.
II Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'Uttlcio del difensore civico. 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna torma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
1. Il difensore civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali. nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento. la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione ammmistrativa. 2. Il difensore civico rileva le irregolarità, le negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione am-ministrativa, valutando anche la legittimità ed il merito degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi. 3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale. 4. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per 1 quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.
1. Il difensore civico interviene: a) d'ufficio o a richiesta del diretto interessato in re-lazione a qualunque atto o procedimento ammi-nistrativo; b) ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa. 2. Il difensore civico cura di intervenire nei casi che. comunque venuti a sua conoscenza, destino parti colare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.
1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente artico-lo 2. nonché i dipendenti del servizio sanitario e delle Unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego. 2. II difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.
1. Il ricorso al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali. 2. II difensore civico, quando lo ritenga opportuno. può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sul ricorsi suddetti.
1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all'articolo 2. hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l'intervento del difensore civico. 2. Il difensore civico, dopo aver informato l'Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il ditensore civico stabilisce, tè nuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta. al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l'intervento del difensore civico. 3. II funzionario preposto alla pratica o al proce-dimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione. 4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni. propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.
1. II Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell'articolo precedente alla Commissione consiliare competente per materia, che può fame oggetto di discussione e risoluzione. 2. L'esame in Commissione 6 dovuto senza ritardo. quando richiesto dal difensore civico. La Commissione sente il difensore civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di tornire utili elementi conoscitivi. 3. Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo articolo 10. terzo comma.
1. Il difensore civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente articolo 2. copia defili atti e documenti. nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. 2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra. il difensore civico ha la facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti. 3. II funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale: negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipende. 4. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le nonne del codice penale è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente. 5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.
1. II difensore civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente articolo 2. ove lo ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni. dandone avviso al responsabile dell'ufficio o servizio da cui dipendono. 2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.
1. Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno. al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa. 2. Il difensore civico può inviare al Consiglio regionale. in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente con siderazione. Si applica in questo caso il precedente articolo 7. 3. II Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso. i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessari con particolare riguardo: a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi: b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale: c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari: 4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasci con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio. della Commissione competente per materia. 5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione. 6. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di commicazione di massa delle attività da lui svolte.
I. Il difensore civico può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni. d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.
1. II difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio : - " ::ii\ e scelto fra I cittadini che, per pre-pararicrc 111 , 'iH'nenza. diaao la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa. 2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri designaci alla Regione. 3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedeste comma nelle prime tré votazioni, la designazione e effettuata dal Consigilo nella seduta successiva con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. 4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tré votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal Consiglio entro 1 successivi trenta giorni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. 6. Il difensore civico deve essere elettore in uno dei Comuni della Sardegna ed è scelto tra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati di grado non inferiore a consiglie rè di cassazione a riposo delle giurisdizioni ordinarie o avvocati patrocinanti in cassazione che abbiano svolto per quindici anni la professione.
1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico: a) i mèmbri del Parlamento ed i Consiglieri regionali. provinciali e comunali; b) 1 mèmbri della Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti. istituti ed aziende pubbliche; e) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni. o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni: d) coloro che ricoprano ogni carica elettiva pubblica e che esercitino qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione. 2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dell'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale. 3. Le cause di cui al primo comma del presente articolo, se sopravvenute alla nomina, comportano pa-rimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina. 4. 11 titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella regione Sardegna.
1. Il ditensore civico dura in carica cinque anni. e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la domina. 2. La durata del mandato del difensore civico non può superare, comunque, quella del Consiglio regionale. 3. Entro tré mesi dalla sua elezione 11 Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora 11 mandato l'i questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla «cadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consigilo regionale successiva alla cessazione. 4. I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, calvo il caso di cui al successivo articolo.
I. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può esere revocato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente articolo 12. 2. Verificatasi una delle cause di decadenza pre-viste nel precedente articolo 13 il Consiglio regionale la dichiara e provvede, entro sessanta giorni alla sostituzione del difensore civico. 3. Il difensore civico è obbligato a rassegnare le dimissioni qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni regionali o nazionali almeno tré mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipale e tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.
1. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a quello goduto dal consigliere regionale. Allo stesso spettano le indennità di trasferta e le agevolazioni di viaggio dei consiglieri regionali.
1. II ditensore civico ha sede presso il Consiglio regionale. 2. Il difensore civico si avvale di uffici di segreteria con sedi periferiche presso le città sedi di Comi- tati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'Ufficio. 3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.
I. Gli uffici di segreteria del difensore civico provvedono a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare: a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento; b) svolgono l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'Airministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatori di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi: c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari: d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico; e) procedono, a richiesta del difensore civico. alle ricerche giurisprudenziali o dottrinaria sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuna. relazioni o motivate proposte; f)' intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico; g) curano la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.
1. Nel bilancio della Regione per il 1989 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 01001 del bilancio per il 1988 è incrementato di lire 150.000.000. 2. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento. 3. Le spese per l'attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del diffensore civico. Art. 21 La presente legge entra m vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1989. Melis
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