I fondamenti giuridici: Austria
 

61. LEGGE CONSTITUZIONALE REGIONALE

DEL 21 SETTEMBRE 1988 SULLA COSTITUZIONE DEL LAND TIROLO (ORDINAMENTO DEL LAND TIROLO 1989)

 

Articolo 59
Difensore civico del Land

(1) Il Difensore civico del Land è chiamato all´espletamento dei compiti indicati nel secondo comma.

(2) Il Difensore civico del Land deve consigliare chiunque, su richiesta, e deve ricevere doglianze nelle materie di amministranzione del Land, di amministrazione federale indiretta e di amministrazione del patrimonio federale delegata al Presidente del Land. Il Difensore civico del Land deve esaminare immediatamente ogni doglianza e, se non la può evadere egli stesso tramite informazione offerta al ricorrente, deve attivarsi per ottenere il chiarimento o la soluzione presso l´ufficio competente, e comunicare il risultato del suo intervento al ricorrente, al più presto possibile. Il Difensore civico del Land deve annualmente presentare al Consiglio del Land una relazione sulla sua attività.

(3) Il Difensore civico del Land é un organo del Consiglio del Land. Fà capo direttamente al Consiglio del Land, è responsabile solo nei confronti dello stesso ed è indipendente dal Governo del Land.

(4) Il Difensore civico ha la sua sede a Innsbruck. Nella misura in cui sia utile per l´espletamento dei suoi compiti, egli può tenere giorni di udienza al di fuori del Capoluogo del Land.

(5) Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio del Land su proposta del Presidente del Consiglio per la durata di sei anni. Può essere eletta a Difensore civico del Land solo una persona atta sulla base delle qualità personali e professionali. Il Difensore civico del Land non deve appartenere ne al Governo federale o al Governo del Land, ne ad un corpo comune di rappresentanza.

(6) Il Consiglio del Land, su proposta del Presidente del Land, deve revocare il Difensore civico del Land prima della scadenza della sua carica ai sensi del quinto comma, primo periodo, se non soddisfa più ai requisiti di cui al quinto comma, secondo e terzo periodo.

(7) Il Governo del Land deve mettere a disposizione del Difensore civico del Land, sentito il Presidente del Consiglio del Land, i mezzi materiali e finanziari necessari per l´espletamento dei compiti del Difensore civico, nonché il numero dipendenti del Land che risulta dal ruolo organico.

(8) Il Difensore civico del Land è gerarchicamente preposto ai dipendenti impiegati presso di lui. Ha la facoltà di impartire loro direttive.

(9) Tutti gli organi del Land e dei Comuni devono assistere il Difensore civico del Land nell´espletamento dei suoi compiti, concedergli visione degli atti e dargli, su richiesta, le informazioni necessarie. Non sussiste la segretezza d´ufficio nei suoi confronti. Il Difensore civico soggiace alla segretezza d´ufficio nella stessa misura dell´organo il quale egli ha adito nell´espletamento dei suoi compiti.