| I fondamenti giuridici: Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1982. n. 28 Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge:
È istituito presso la Giunta provinciale l'Ufficio del Difensore civico. Le funzioni, l'organizzazione dell'Ufficio e le modalità di nomina del Difensore civico sono regolate dalla presente legge.
Spetta al Difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione
degli atri o lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia,
nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle
funzioni delegate, ad eccezione dei Comuni, in modo che ne siano assicurate
la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della
Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché
le cause delle stesse.
II cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi venti giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente. può chiedere l'intervento del Difensore civico. Questi, previa comunicazione all'Amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del Servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente. tenuto conto delle esigenze del Servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo. il Difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale. Trascorso il termine di cui al comma precedente. il Difensore civico comunica all'Amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi. Nei confronti del personale preposto ai Servizi, che ostacoli con ano od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore civico può proporre agli organi competenti dell'Amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a nonna dei rispettivi ordinamenti. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.
Il Difensore civico può richiedere per iscritto, al capo del Servizio interessato all'indagine della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2. copia degli atti o provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
II Difensore civico invia annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti per un più efficace svolgimento dell'attività amministrativa e per i assicurare il buon andamento e l'imparzialità i dell'Amministrazione. Copia della relazione di cui al precedente comma viene inviata a cura del Difensore civico al Presidente del Consiglio provinciale che provvedere a trasmetterla ai Consiglieri, ai Comuni, ai Compren-sori per la sua pubblicizzazione, nonché a quanti ne facciano richiesta. Art. 6 II Difensore civico è nominato dalla Giunta provinciate su designazione del Consiglio provinciale effettuata a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. II Difensore civico deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica o amministrativa.
L'Ufficio del Difensore civico non è compatibile con le funzioni di: 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale. dell'Assemblea o della Giunta comprensoriale: 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli ani della Provincia, amministratore di enti. istituti e aziende pubbliche: 3) amministratore di enti e imprese a partedpazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia. La nomina a Difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, la Giunta provinciale dichiara la decadenza del Difensore civico. Il Difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali. almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale: in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il Difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie di-missioni entro i sene giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento Art. 8 II Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha designato « fino alla elezione della Giunta da pane del nuovo Consiglio e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore. La Giunta provinciale, previa deliberazione del Consiglio assuma a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del Difensore civico per gravi morivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso. Qualora il mandato del Difensore civico venga a cessare per qualunque morivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provinciale, su segnalazione del Presidente della Giunta, provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova designazione. Entro trenta giorni dalla designazione, la Giunta provinciale provvede alla nomina del Difensore civico.
II Difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina. è tenuto a dichiarare alla Giunta provinciale: 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7: 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata. comporta la pronuncia della decadenza del Difensore civico da pane della Giunta provinciale.
Per la durata dell'incarico al Difensore civico spetta, a carico del bilancio della Provincia, l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i Consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige. Art. 11 Alle direne dipendenze del Difensore civico è posto un Segretario scelto tra il personale della Provincia, inquadrato nel settimo livello funzionale-re-triburivo. II Segretario è nominato dalla Giunta provinciale su designazione del Difensore civico. II Segretario coiiabora con il Difensore civico al fine di agevolarne l'espletamento dei compiti. Per l'espletamento dei propri compiti, il Difensore civico si avvale, oltre che del Segretario di cui al presente articolo. di personale ad esso assegnato con determinazione dell'Assessore per l'organizzazione ed il personale, sentito il Difensore civico medesimo. entro limiti massimi fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
Nella prima applicazione della presente legge il difensore civico, che sia nominato prima della fine della legislatura nella quale entra in vigore la legge stessa, rimane in carica anche per la durata della legislatura successiva.
Alla copertura del maggiore onere di Lire 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "funzionamento degli organi istituzionali" indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982. n. 4. All'onere valutato nell'importo di Lire 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983. si farà fronte mediante l'utilizzo dalle disponibilità, di pari importo. derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "organi istituzionali", area di attività "funzionamento organi istituzionali" del bilancio pluriennale 1982-1984 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982. n. 4. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:
Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-1984. di cui all'articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982. n. 4. le somme di cui al precedente articolo 13 sono portate in di-minuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso articolo 13. La presente legge sarà pubblicata nei Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Modifiche e Integrazioni alla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, concernente la "Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico". IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA. GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge: Art. 1 il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "È istituito presso la Presidenza del Consiglio provinciale l'Ufficio del Difensore civico.". All'articolo 5 al primo comma, le parole "alla Giunta" sono soppresse e sostituite dalle parole "al Consiglio"; il secondo comma è abrogato. All'articolo 6 il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "II Difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.". All'Articolo 7 al terzo comma, le parole "la Giunta provinciale" sono sostituite con le parole "l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale". All'articolo 8 al primo comma le parole "designato e fino alla elezione della Giunta da pane del nuovo Consiglio" sono sostituite dalla parola "nominato"; al secondo comma le parole "La Giunta provinciale, previa deliberazione del Consiglio" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "II Consiglio provinciale, con propria deliberazione,"; al terzo comma le parole ", su segnalazione del Presidente della Giunta," sono soppresse; al terzo comma, ultima riga, la parola "designazione" è soppressa e sostituita con la parola "nomina"; l'ultimo comma è soppresso. All'articolo 9 al primo comma le parole "alla Giunta provincia-le" sono soppresse e sostituite con le parole "al Consiglio provinciale"; al secondo comma le parole "della Giunta provinciale" sono soppresse e sostituite con le parole "del Consiglio provinciale". All'articolo 10 le parole "della Provincia" sono sostituite con le parole "del Consiglio provinciale". All'articolo 11 l'articolo è soppresso e sostituito dal seguente: "II Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.". All'Articolo 12 l'articolo è soppresso. Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Modifiche e integrazioni alle leggi sul Difensore civico IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GlUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982 a. 28 e successive modificazioni è inserito il seguente terzo comma: «Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale. l'attività del Difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di Comuni e di altri Enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel comma precedente e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli Enti di cui al presente comma». Art. 2 1. II primo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: « 1. Chiunque abbia in corso una pratica pres-o gli uffici della Provincia o degli Enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente. può chiedere l'intervento del Difensore civico.» 2. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1982. n. 28 e successive modificazioni, inserire i seguenti nuovi commi: «4 bis. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto. 4 ter. Il Difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio. qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni .». Art. 3 1. All'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma: «2. Qualora il Difensore civico lo ritenga opportuno. trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.». Art. 4 1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e successive modificazioni è inserito il seguente nuovo: Art. 11 bis 1. La Presidenza del Consiglio provinciale su proposta del Difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il Difensore medesimo previo accordo con gli Enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo. 2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli Enti pubblici aventi sede in Roma. il Difensore civico può avvalersi della collaborazione del Servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.». La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento. 5 settembre 1988
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1991. n. 15 Modificazioni alla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, concernente «Istituzione dell'ufficio del difensore civico». Interventi del difensore civico in materia di tutela dell'ambiente
promulga la seguente legge: Art. 1 1. Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n 28. come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1988, n 32, è inserito il seguente comma: «Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.» 2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n 28. come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1988, n 32. le parole «nel comma precedente» sono sostituite con le parole «nel primo comma del presente articolo». Art.2 1. Fra l'articolo 2 e l'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n 28. è inserito il seguente articolo: «Art. 2 1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribui-tigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività: a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente: b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.» Art.3 1. Fra l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n 28, è inserito il seguente articolo:
1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2. 2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, Fazione di risarcimento del danno ambientale.» Art.4 1. L'articolo 4 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, è così sostituito:
1. Il difensore civico può richiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.» La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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