I fondamenti giuridici: Italia
 

Sezione I
LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1987. n. 34.

Nonne per la tutela del consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

Art. 1.
Finalità ed obiettivi

1. La Regione Umbria riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale del cittadino nella sua qualità di consumatore e di utente di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

2. Essa pertanto opera allo scopo di qualificare ed orientale i consumi nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme della C.E.E., e nell'esercizio del-

le funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'ari. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) attivazione di tutte le iniziative idonee ad accrescere la qualità e la fruibilità dei beni e dei servizi, a vantaggio dei cittadini;

b) promozione ed attuazione di una politica di educazione e informazione del consumatore, per l'instaurazione di un più razionale rapporto socio-economico con la produzione, la distribuzione ed i servizi a fruizione collettiva;

c) promozione della formazione dell'operatore economico, nell'ottica di una esaltazione della professionalità nel settore distributivo e di un miglioramento della qualità del rapporto con i consumatori e gli utenti;

d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori, per garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associata.

3. La Regione Umbria, a tal fine, si avvale della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.
Istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo

1. E istituita la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, presso la Giunta regionale.

2. La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo è l'organismo consultivo della Regione Umbria, sulle questioni attinenti i problemi dei consumatori e degli utenti.

3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

b) da tré mèmbri espeni designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

c) da tré mèmbri nominati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) da un numero di mèmbri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati dai gruppi organizzati di consumatori;

e) da un numero di mèmbri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati dagli organismi regionali delle associazioni di categoria del mondo della produzione, della distribuzione e della cooperazione, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da quattro mèmbri ciascuno dei quali designato. rispettivamente dalle facoltà di agraria, medicina e chirurgia, veterinaria ed economia e commercio dell'Università degli studi di Perugia, docenti presso le stesse facoltà.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono individuati i soggetti di cui alle lett. d) ed e) del precedente comma. legittimati a designare propri rappresentanti nella Consulta ed e determinato il numero di mèmbri da attribuire alle singole associazioni, in proporzione alla loro rappresentatività.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello non superiore alI'VIII.

6. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

7. La Consulta è convocata dal presidente almeno una volta ogni quattro mesi. oltreché ogni qualvolta il

presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta con relativa indicazione dell'ordine del giorno da almeno sette dei suoi componenti.

8. La Consulta adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 3.
Compili della Consulta

1. La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte ed effettua studi in materia di difesa dei consumatori ed utenti;

b) conduce indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi e dei consumi, con particolare riferimento a quelli alimentari ed alla erogazione dei servizi pubblici;

c) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche per la tutela dei cittadini consumatori e dell'ambiente;

d) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa dei consumatori e dell'ambiente;

e) esprime pareri sui programmi e sui criteri di concessione di contributi ed aiuti diretti od indiretti. presentati dalle associazioni di cui al successivo articolo 6;

f) formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di informazione su stampa ed emittenti radiotelevisive pubbliche e private, di cui all'ari. 5. predisposti dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di difesa dei consumatori ed utenti, iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 7.

Art. 4.
Garanzie per la salute e la sicurezza dei consumatori

1. Gli obiettivi di cui all'art 1 si attuano mediante il potenziamento, la vigilanza ed il coordinamento delle attività derivanti dall'applicazione delle norme che hanno per scopo la salute e la sicurezza dei consumatori e degli ambienti in cui vivono.

2. Nell'esercizio delle facoltà consentite dalla legge per la tutela della salute e dell'ambiente, il singolo cittadino può avvalersi dell'assistenza del Difensore civico regionale.

3. A tal fine le strutture delle U.L.S.S.. nell'ambito delle loro competenze, eseguono analisi a richiesta della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo dei gruppi organizzati di consumatori iscritti all'albo regionale di cui all'art. 7 e del Difensore civico.

4. Copia della richiesta di analisi deve essere indirizzata al sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione.

5. Del risultato delle analisi l'U.L.S.S. dà comunicazione, per mezzo raccomandata, al richiedente e al sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione. Il risultato delle analisi è altresì comunicato agli aventi diritto, i quali possono richiedere la revisione delle analisi stesse.

6. La divulgazione dei risultati delle analisi non è consentita sino a quando non sia stata effettuata l'eventuale revisione, di cui al comma precedente.

7. Nel caso in cui l'U.L.S.S. non ritenga di poter eseguire le analisi richieste, è tenuta a fornire agli interessati motivata comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. E fatta comunque salva l'attivazione del servizio sanitario regionale per la tutela della salute e dell'ambiente da pane del singolo cittadino, ai sensi della legge n. 833 del 1978.

Art. 5.
Informazione ed educazione

1. La Regione Umbria nel perseguire la finalità dell'informazione e dell'educazione del cittadino consumatore ed utente, e della formazione dell'operatore economico, assume iniziative, in collaborazione con organi di stampa, mezzi di comunicazione di massa, pubbliche istituzioni, al fine di realizzare la massima conoscenza delle problematiche dell'utenza e del consumo, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle dette tematiche e, d'intesa con l'autorità scolastica, la realizzazione di iniziative formative per docenti e discenti sulle questioni dell'educazione al consumo anche nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

Art. 6.
Concessione di contributi alle associazioni di consumatori ed utenti

1. Al fine di sostenere l'associazionismo tra consumatori ed utenti, la Giunta regionale eroga contributi, in base a specifici programmi di intervento, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, da pane delle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 7.

2. La Giunta regionale, valutata la conformità dei progetti alle finalità della presente legge, sentita la Consulta, delibera l'approvazione dei progetti stessi e determina il piano di riparto delle somme stanziate fra le associazioni richiedenti, sentito il parere della commissione consiliare competente.

3. L'erogazione dei fondi è effettuata per un terzo all'atto della concessione del contributo e per la pane restante dietro presentazione di una relazione che illustri l'avvenuta attuazione del progetto, nonché del consuntivo delle spese sostenute.

4. I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, qualora venga verificata una diminuzione della spesa ammessa.

5. Le somme erogate possono essere revocate e recuperate. in tutto o in pane. qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione.

Art. 7.
Albo regionale delle Associazioni di consumatori ed menti

I. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni di consumatori ed utenti che, per gli effetti di cui alla presente legge, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) siano costituite da almeno un anno e dimostrino di aver svolto attività nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;

b) siano presenti con proprie sezioni, in entrambe le province, in almeno cinque comprensori complessivamente: siano dotate di un organismo direttivo o esecutivo a livello regionale;

c) assicurino la partecipazione degli iscritti alla vita intema dell'organizzazione.

2. La Giunta regionale provvede annualmente all'ae-giomamento dell'albo.

Art. 8.
Osservatorio dei prezzi e dei consumi

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi.

2. Rientra fra i compiti dell'Osservatorio:

a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei consumi;

b) formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi anche ai fini del controllo dei dati di cui alla lett. a) del comma primo dell'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

c) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi, avvalendosi anche degli enti che dispongano di idonee strutture tecnico-scientifiche: i risultati di tali prove sono portati a conoscenza dei consumatori:

d) esaminare l'andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.

3. I programmi di attività dell'Osservatorio sono discussi con la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo.

4. Per lo svolgimento della propria attività. l'Osservatorio può avvalersi mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti. centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi vigenti, di espeni dotati di panicolare qualificazione tecnico-scientifica.

Art. 9.
(Notizie sulle attività svolte)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla Consulta di cui all'art. 2 e dell'Osservatorio di cui all'art. 8.

Art. 10.
Norma finanziaria

1. All'onere per la corresponsione dell'indennità e del rimborso spese ai membri della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo si fa fronte, per il 1987, con quota dello stanziamento del cap. 560 iscritto nel programma operativo 1.06.10.8.1. del bilancio pluriennale 1986/1988.

2. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6 della presente legge è autorizzata, per il 1987. la spesa di L. 100.000.000 da imputare al cap. 5700 di nuova istituzione denominato: «Contributo della Regione a favore di consumatori e di utenti per il sostegno dell'associazionismo e dei volontariato nel settore del commercio. (Codice SIR 1216321025).

3. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con riduzione di L. 100.000.000 dello stanziamento del cap. 9262 iscritto nel programma operativo 3.06.2.03.2. del bilancio pluriennale 1986/1988.

Art. 11.
Norme transitorie

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo ai sensi dell'art. 2.

2. La Consulta provvede all'approvazione del proprio regolamento entro 60 gg. dal suo insediamento.

3. Per l'esercizio finanziario 1987 le domande di concessione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicala nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

La presente legge è stala approvata dal Consiglio regionale in data 17 dicembre 1986 tatto n. 356), in data 9 marzo 19&7 (atto n. 393) e in data 4 giugno 1987 (atto 481) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 luglio 1987.