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LEGGE REGIONALE 24 giugno 1993, n. 49. Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Omissis
1. La Regione concorre all'adozione di strumenti di proiezione e pubblica tutela dei minori in attuazione e per le finalità previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. 2. A tal fine è istituito l'Ufficio del tutore pubblico dei minori per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 21. Art. 20 1. Le funzioni di tutore dei minori sono esercitate dal Difensore civico. 2. A collaborare con il Difensore civico in materia di pubblica tutela dei minori può essere chiamato in regime di convenzione una persona in possesso di laurea e specializzazione nelle discipline di tutela dei diritti umani. 3. La Giunta regionale assicura all'Ufficio del tutore dei minori la sede e gli strumenti operativi, oltre alla dotazione organica dell'Ufficio. Art. 21 1. Spetta al tutore dei minori: a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati; b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori; c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanza e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori; d) esprimere pareri sui progeni di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori; e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei minori situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale; f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario, abitativo ed urbanistico.
1. Il tutore dei minori: a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività, enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adonare; b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'atti-vità svolta e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare. Omissis
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