I fondamenti giuridici: Italia
 

LEGGE REGIONALE

24 giugno 1993, n. 49.

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

Omissis

TITOLO V PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI


Art. 19

1. La Regione concorre all'adozione di strumenti di proiezione e pubblica tutela dei minori in attuazione e per le finalità previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.

2. A tal fine è istituito l'Ufficio del tutore pubblico dei minori per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 21.

Art. 20

1. Le funzioni di tutore dei minori sono esercitate dal Difensore civico.

2. A collaborare con il Difensore civico in materia di pubblica tutela dei minori può essere chiamato in regime di convenzione una persona in possesso di laurea e specializzazione nelle discipline di tutela dei diritti umani.

3. La Giunta regionale assicura all'Ufficio del tutore dei minori la sede e gli strumenti operativi, oltre alla dotazione organica dell'Ufficio.

Art. 21

1. Spetta al tutore dei minori:

a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanza e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

d) esprimere pareri sui progeni di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;

e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei minori situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale;

f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario, abitativo ed urbanistico.

Art. 22

1. Il tutore dei minori:

a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività, enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adonare;

b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'atti-vità svolta e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.

Omissis