| I fondamenti giuridici: Austria | ||
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"SETTIMA
PARTE PRINCIPALE Articolo 148a (1) Ognuno puó ricorrere al difensore civico per difformità affermate nell'amministrazione dello stato federale compresa la sua attività da titolare di diritti privati, in quanto questi é colpito di tali difformità ed in quanto questi non dispone o non dispone più di un mezzo d'impugnazione. Ogni tale ricorso é d'esaminare dal difensore civico. Al ricorrente é comunicato il risultato dell'esame nonché i provvedimenti eventulamente prese. (2) II difensore civico é autorizzato ad esaminare d'ufficio le difformità presunte nell'amministrazione dello stato federale compresa la sua attività da titolare di diritti privati. (3) Al difensore civico spetta inoltre la collaborazione allo svolgimento delle petizioni ed iniziative dei cittadini dirette al consiglio nazionale. Ulteriori particolari stabilisce la legge federale sul regolamento del consiglio nazionale." (BGB1 1988/685) (4) II difensore civico é indipendente. (BGB11988/685)" (BGB1 1981/350) Articolo 148b (1) Tutti gli organi dello stato federale, delle regioni e dei comuni devono assistere al difensore civico svolgendo i suoi compiti, devono lasciarlo esaminare i loro documenti e, su richiesta lo devono dare gli informazioni necessari. Il segreto d'ufficio non vale nei confronti del difensore civico. (2) II difensore civico è sottoposto al segreto d'ufficio nello stesso grado come l'organo adito dal difensore civico adempiendo i suoi compiti. Per quanto riguarda la relazione al consiglio nazionale il difensore civico é obbligato al segreto d'ufficio soltanto in quanto ció é raccomandato dall'interesse delle parti o della sicurezza nazionale.(BGB11981/350) Articolo 148c Il difensore civico puó dare consigli relativi ai provvedimenti applicabili ad un certo caso oppure in occasione di un certo caso, agli organi muniti degli affari amministarivi supremi. Nelle cause di amministrazione autonoma o di amministrazione tramite uffici indipendenti il difensore civico puó dare consigli all'organo competente dell'amministrazione autonoma o dell' amministrazione tramite uffici indipendenti; tali consigli sono da rendere noti anche all'organo amministrativo federale supremo. Il relativo organo, o deve corrispondere a questi consigli entro un termine da fissare mediante legge federale e comunicare ció al difensore civico, o deve motivare in forma scritta il perché non é stata corrisposto al consiglio. (BGB1 1988/685) Articolo 148d Il difensore civico deve fare annualmente la relazione sull'attività sua al consiglio nazionale. I membri del difensore civico hanno il diritto a partecipare alle discussioni sulle relazioni del difensore civico e dei capitoli relativi al difensore civico del progetto della legge federale finanziaria nel consiglio nazionale e nelle sue commissioni (sottocommissioni) e hanno il diritto di essere sentiti ogni volta a loro richiesta." (BGB11986/212) Articolo 148e Su richiesta del difensore civico decide la corte costituzionale sull'illegittimità di ordinanze di un'autorità federale." (BGB1 1981/350) Articolo 148f Sorgeranno controversie tra il difensore civico ed il governo federale o tra un ministro federale sull'interpretazione di norme giuridiche che disciplinano la competenza del difensore civico, decide la corte costituzionale in camera di consiglio su richiesta del governo federale o del difensore civico."95 (BGB11981/350) Articolo 148g (1) II difensore civico ha la sua sede aVienna. Si compone da tre membri dai quali uno di volta in volta esercita la presidenza. La durata funzionale é di sei anni. Non é ammessa la rielezione dei membri più di una volta. (2) I membri del difensore civico sono eletti dal parlamento federale in base ad una proposta generale della commissione centrale. La commissione centrale elabora la sua proposta generale in presenza di almeno la metà dei suoi membri per cui dai tre partiti muniti dai maggiori mandati del consiglio federale ciascuno ha il diritto di nominare un membro per questa proposta generale. I membri del difensore civico prestono innanzi al loro inizio di carica il giuramento al presidente federale. (3) La presidenza del difensore civico cambia annualmente tra i membri secondo il grado dei mandati dei partiti nominanti i membri. Questa serie é tenuta invariata durante il periodo funzionale del difensore civico. (4) In caso di recesso innanzi tempo di un membro del difensore civico è nominato un nuovo membro da parte di quel partito presente nel parlamento federale che ha nominato questo membro. La rielezione per il periodo funzionale rimanente è attuata secondo il comma 2. (5) I membri del difensore civico devono essere eleggibili al parlamento nazionale; durante lo svolgimento del loro ufficio non devono né fare parte del consiglio federale né del governo regionale né di un corpo rappresentativo generale né devono esercitare un'altra professione." (BGB11981/350) Articolo 148h (1) II presidente federale nomina gli impiegati del difensore civico su proposta e con la ratifica del presidente del difensore civico; lo stesso vale per il conferimento di titoli ufficiali. Il cancelliere federale peró puó autorizzare il presidente del difensore civico a nominare impiegati di certe categorie96. Il presidente del difensore civico nomina il personale ausiliare. Perció il presidente del difensore civico é organo amministrativo supremo ed esercita da solo queste competenze. (2) La sovranità ufficiale dello stato federale nei confronti del personale del difensore civico esercita il presidente del difensore civico. (3) II difensore civico crea uno statuto nonché la ripartizione degli affari dei compiti nei quali é da stabilire quali compiti sono da svolgere dai membri del difensore civico autonomamente. La deliberazione sul regolamento e sulla ripartizione degli affari dei compiti richiede l'unanimità dei membri del difensore civico." (BGB11981/350) Articolo 148i (1) Tramite legge regionale costituzionale le regioni (Länder) possono dichiarare i difensori civici competenti anche per il settore amministrativo della relativa regione. In questo caso sono da applicare per analogia gli artt. 148e e 148f. (2) Formando le regioni, per il settore dell'amministrazione regionale, degli istituti con simili compiti a quelli del difensore civico puó essere pattuita tramite legge regionale costituzionale una disciplina relativa agli artt. 148e e 148f. (BGB11981/350) Articolo 148j Disposizioni particolari per l'esecuzione di questa parte principale sono da stabilire tramite legge federale. (97) (BGB11981/350) 96 Art. 148h comma 1: vedi art III della legge BGBl 1995/54. 97 Art. 148j: vedi la legge sul difensore civico. |