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LEGGE SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
DEL VORARLBERG/AUSTRIA
DECRETO N. 30
della Giunta regionale del Land Vorarlberg sulla nuova
stesura della legge costituzionale regionale - pubblicato il 31 Maggio
1984.
omissis
Art. 57
Nomina del difensore civico regionale (Landesvolksanwalt),
Compiti
- Per la consulenza ai cittadini e per il controllo dei loro reclami
il Consiglio regionale nomina un difensore civico regionale. II difensore
civico regionale e indipendente nell'esercizio della sua attivita.
- Chiunque puó chiedere al difensore civico notizie su questioni riguar
danti l'attivitá amministrativa della Regione e proporre iniziative
in merito alle legislazione ed all'amministrazione della Regione.
- Chiunque puó proporre reclamo presso il difensore civico per presunte
irregolaritá dell'amministrazione regionale, sempre che ne sia direttamente
interessato e quando non ha o non ha piú la possibilitá di seguire le
vie legli. Ognuno di questi reclami deve essere esaminato dal difensore
civico. II difensore civico deve comunicare al redamante l'esito degli
accertamenti espletati.
- Il difensore civico puó d'ufficio disporre accertamenti per irregolari
ta da lui presunte nell'ambito dell'amministrazione regionale.
- II difensore civico trasmette le proposte ed i reclami a lui pervenuti,
il cui esame non rientra nell'ambito della sua competenza, agli organi
compe tenti. Alla comunicazione puó aggiungere delle osservazioni.
- ll difensore civico fa pervenire annualmente al Consiglio regionale
la relazione sull'attivita da lui svolta.
Art. 58
Raccomandazioni del difensore civico. Sostegno della sua attivita,
Appelo alla Corte Costitutionale
- II difensore civico puó trasmettere raccomandazioni al massimo organo
con potere direttivo dell'ufficio amministrativo regionale interessato
all' accertamento. Questo organo deve provvedere entro due mesi ad addottare
le raccomandazioni, oppore motivarne la mancata applicazione entro i
termini.
- Su proposta del difensore civico la Corte Costitutionale si pronuncia
sulla legittimitá delle disposizioni emanate nell'ambito dell'amministrazione
regionale.
- Sulle divergenze di opinione tra il difensore civico e la Giunta regio
nale in merito alle competenze del difensore civico decide a porte chiuse
la Corte Costituzionale, su proposta della Giunta regionale o del difensore
civico.
- Tutti gli organi deIlo Stato, della Regione e dei Comuni, nell'ambito
dei loro obblighi, devono dare al difensore civico il loro aiuto, concedere
la visione degli atti e su richiesta. Fornire alb stesso le informazioni
richieste II segreto d'ufficio non é applicabile al difensore civico.
Egli é tenuto al segreto d'ufficio in egual misura dell'organo sottoposto
all'accertamento.
Art. 59
Nomina e durata in carica,
Motivi di incompatibilitá,
Ufficio e amministrazione
- Il difensore civico é nominato dal Consiglio regionale a maggioranza
dei tre quarti dei voti espressi. La sua durata in carica édi sei anni.
La sua riconferma é ammessa una sola volta.
- In caso di impedimento del difensore civico per un periodo di oltre
un mese, il Consiglio regionale nomina un suo sostituto per il periodo
dell'im pedimento. In caso che l'impedimento superi i tre mesi o il
posto resti va cante, si procederá immediatamente ad una nuova nomina.
- Il difensore civico deve essere eleggibile nel Consiglio regionale.
Durante la durata in carica il difensore civico non puó appartenerer
néal Consiglio dei Ministri, néalla Giunta regionale, néad una rappresentanza
popolare in generis, nécoprire la carica di Sindaco di un Comune. EgIi
non puó esercitare alcuna attivita professionale.
- La Regione mette a disposizione del difensore civico i mezzi finanzian
necessari per l'espletamento dell'attivitá, per il necessario personale
e per l'attrezzatura necessaria.
LEGGE N. 29
sul difensore civico regionale (Landesvolksanwalt) del Land
Vorarlberg - pubblicato il 31 Maggio 1985.
Art. 1
Istitutione
Per la consulenza ai cittadini e per il controllo dei loro reclami il
Con siglio regionale nomina un difensore civico regionale. II difensore
civico regionale é indipendente nell' esercizio della sua attivitá.
Art. 2
Compiti del difensore civico
- II difensore civico é tenuto a consigliare e a fornire notizie a chiun
que né faccia richiesta, relativamente a pratiche in atto presse l'Ammini
strazione regionale. Egli puó divulgare consigli su questioni riguardant
l'Amministrazione regionale.
- Il difensore civico ha l'obbligo di esaminare i reclami di presunte
irregolaritá dell'Amministrazione regionale, quando il redamante ne
e diret tamente interessato della presunta irregolaritá e quando non
ha o non ha piú la possibilitádi seguire le vie legali.
- Il difensore civico puó esaminare d'ufficio le irregolaritá da lui
presunte nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
- II difensore civico deve prendere in considerazione le proposte presen
tate relative all'attivitá legislativa ed amministrativa della Regione.
- L'attivitá amministrativa della Regione, ai sensi delle presenti dis
posizioni comprende:
- tutte le pratiche amministrativi nell'ambito dell'attivitá amministrativa
autonoma della Regione, compresa l'attivitá della Regione quale titolare
di diritti reah privati, che vengono messe in atto direttamente dagli
organi della Regione.
- le pratiche amministrative nell'ambito dell'attivitá propria dei
Comuni comprese nel campo del potere di esecutorietá della Regione
e l'attivita dei Comuni quali titolari di diritti privati.
Art. 3
Procedimento
- II procedimento presso il difensore civico deve essere, per chi chiede
consiglio o presenta un reclamo, il piú semplice possibili.
- Il difensore civico puó, a seguito di un procedimento per chiarire
le á trasmettere al massimo organo con potere direttivo del relativo
ufficio sottoposto a controllo, raccomandazioni sul modo in cui l'irregolari
ta accertata possa essere per quanto possibile eliminata ed evitata
in futu ro. Questo organo deve disporre che le raccomandazioni del difensore
civico vengono addottate nel piu breve tempo possibile, non oltre i
due mesi, deve confermarne l'adozione al difensore civico, oppure comunicare
per iscritto il motivo della mancata o intempestiva adozione. Le raccomandazioni
trasmesse agli organi dei Comuni devono essere portate a conoscenza
della Giunto Regio nale.
- Nei procedimenti posti in atto a seguito di reclami per chiarire irre
golarita, il difensore civico deve comunicare all'interessato, qualora
non prevalgano interessi di natura pubblica o privata, l'esito degli
accertamenti espletati, nonché i provvedimenti addotati nei casi specifici.
- II difensore civico trasmette i reclami pervenuti, il cui esame non
rientra nell'ambito della sua competenza, alle competenti istituzioni
simila ri deIlo Stato o delle Regioni.
- Il difensore civico trasmette al Consiglio Regionale le proposte
a lui pervenute relative all'attivitá legislativa della Regione. Le
proposte re guardanti l'attivita amministrativa previste dall'art. 2,
punto (5), lettera a) e nei casi previsti dall'art. 5, punto (5), lettera
b) sono trasmesse ri spettivamente alla Giunta Regionale ed alla competente
amministrazione comu nale.
- Le disposizioni degli artt. 7, 10, 13, 14, 16, 18, 1. e 4. capoverso,
21, 22, 45, 1. e 2. capoverso, e dagli artt. 46 a 55 della legge generale
sulle procedure amministrative, sono conformemente applicabili nelle
proce dure presso il difensore civico.
Art. 4
Consulenza
II difensore civico e obbligato, in caso di necessitá, ad essere a disposi
zione del pubblico anche all'infuori dell'ambito della propria sede. Egli
de ve provvedere a che tutto il territorio della Regione sia equamente
servito.
Art. 5
Esenzione da diritti ed imposte
Gli atti presso il difensore civico sono esenti da diritti amministrativi.
I ricorsi e tutte le altre scritture presentate al difensore civico che
vengono richiesti e rilasciati per un procedimento in atto presso il difensore
civi co, sono esenti da bollo.
Art. 6
Relazioni del difensore civico
- Il difensore civico invia annualmente al Consiglio Regionale una rela
zione sull'attivitá svolta. La relazione annuale é inviata contemporaneamente
lla Giunta regionale.
- Il difensore civico presenta ogni quadrimestre alla Commissione del
difensore civico presso il Consiglio Regionale, una relazione scritta
o orale sui reclami pervenuti e sui risultati dei relativi procedimenti
di accerta mento.
- II difensore civico e autorizzato, e se richiesto é obbligato a parte
cipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio Regionale ed alla
sedute della Commissione per il difensore civico, in ciu vengono trattate
le rela zioni del difensore civico. Egli deve fornire, su richiesta,
al Consiglio Regionale ed alla Commissione per il difensore civico,
tutte le notizie ne cessarie per trattamento delle sue relazioni.
- La pubblicazione della relazione annuale o parte di essa, prima della
sua discussione in seno al Consiglio Regionale, costituisce una violazione.
Questo anche se la pubblicazione avviene in un'altra Regione o all'Estero.
II trasgressore é punito con una multa fino a 30.000 Sch.
Art. 6a
Concorso pubblico
Audizione dei candidati
(legge N.14 di 1987)
Per la scelta del difensore civico deve essere indetto in concorso pubblico
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani
la cui casa editrice abbia la sua sede nel Vorarlberg. lnoltre prima della
scelta la Commissione per il difensore civico procede all'audizione dei
candidati par tecipanti al concorso per la nomina del difensore civico.
Art. 7
Ufficio del difensore civico
- II difensore civico deve provvedere ad istituire un ufficio presso
la sua sede ufficiale. Egli deve provvedere, per l'attuazione dei suoi
compiti, all'assunzione del necessario personale ed al materiale arredamento
dell'uf ficio.
- Il difensore civico ha potere decisionale e direttivo nei confronti
del personale.
- Il personale deve provvedere a svolgere i lavori preparatori e di
ricerca assegnatili dal difensore civico. II difensore civico puo incaricare
dipendenti dell'ufficio a evadere a proprio nome pratiche d'ufficio
di minore importanza. Tale incarico deve essere dato per iscritto. Nel
caso di incompatibilitá, il dirigente dell'ufficio sostituisce il difensore
civico.
Art. 8
Bilancio
- Le spese di personale e le spese d'ufficio relative all'attivitá del
difensore civico sono a carico della Regione.
- Il difensore civico provvede annualmente alle compilazione di un pre
ventivo di spesa limitatamente al settore du sua competenza ed alla
tras missione deIlo stesso alla Giunta regionale per il suo inserimento
nel bilan cio preventivo della Regione. Parimenti trasmette alla Giunta
regionale per l'inserimento del bilancio consuntivo il rendiconto delle
spese effettiva mente sostenute.
- II difensore civico é autorizzato a disporre delle entrate e delle
spese previste nel bilancio della Regione per il settore di sua competenza
. Restano escluse le disposizioni dell'art. 9.
Art. 9
Compenso
AI difensore civico spetta un compenso, eventuali indennitá ed il tratta
mento di quiescenza. I suoi supestiti hanno diritto alla pensione di river
sibilita. I diritti sono regolati in conformitá alla II. e III. parte
della legge regionale sugli emolumenti dei dipendenti regionali, e precisamente:
- l'indennitá di carica del difensore civico e pari a 120 % deIlo stipendio
di un impiegato regionale nella IX qualifica funzionale, 2. dasse di
stipendio, noche eventuali compensi ed indennita di caro vita.
- l'applicazione della regolamentazione prevista dall'art. 22 della
legge regionale sugli emolumenti dei dipendenti regionali (trattamenti
di pre videnza e quiescenza) di un ente di diritto pubblico, di una
fondazione, di une istituzione o di un fondo, il cui diritto previsto
dalla legge rientra nelle competenze della Regione.
- al trattamento di quiescenza dopo sei anni di funzione (art. 24, 1.
capo verso e artt. 25 e 26 della legge regionale sugli emolumenti dei
dipendenti regionli) e indipendentemente dai casi di anticipata incompatibilitá
di fun zione o attivitá professionale, e non prima del compiemento del
60. anno di eta (art. 28 della legge regionale sugli emolumenti dei
dipendenti regionali).
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