I fondamenti giuridici: Austria
 

LEGGE SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DEL VORARLBERG/AUSTRIA

DECRETO N. 30

della Giunta regionale del Land Vorarlberg sulla nuova stesura della legge costituzionale regionale - pubblicato il 31 Maggio 1984.

omissis

Art. 57
Nomina del difensore civico regionale (Landesvolksanwalt),
Compiti

  1. Per la consulenza ai cittadini e per il controllo dei loro reclami il Consiglio regionale nomina un difensore civico regionale. II difensore civico regionale e indipendente nell'esercizio della sua attivita.
  2. Chiunque puó chiedere al difensore civico notizie su questioni riguar danti l'attivitá amministrativa della Regione e proporre iniziative in merito alle legislazione ed all'amministrazione della Regione.
  3. Chiunque puó proporre reclamo presso il difensore civico per presunte irregolaritá dell'amministrazione regionale, sempre che ne sia direttamente interessato e quando non ha o non ha piú la possibilitá di seguire le vie legli. Ognuno di questi reclami deve essere esaminato dal difensore civico. II difensore civico deve comunicare al redamante l'esito degli accertamenti espletati.
  4. Il difensore civico puó d'ufficio disporre accertamenti per irregolari ta da lui presunte nell'ambito dell'amministrazione regionale.
  5. II difensore civico trasmette le proposte ed i reclami a lui pervenuti, il cui esame non rientra nell'ambito della sua competenza, agli organi compe tenti. Alla comunicazione puó aggiungere delle osservazioni.
  6. ll difensore civico fa pervenire annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attivita da lui svolta.

Art. 58
Raccomandazioni del difensore civico. Sostegno della sua attivita,
Appelo alla Corte Costitutionale

  1. II difensore civico puó trasmettere raccomandazioni al massimo organo con potere direttivo dell'ufficio amministrativo regionale interessato all' accertamento. Questo organo deve provvedere entro due mesi ad addottare le raccomandazioni, oppore motivarne la mancata applicazione entro i termini.
  2. Su proposta del difensore civico la Corte Costitutionale si pronuncia sulla legittimitá delle disposizioni emanate nell'ambito dell'amministrazione regionale.
  3. Sulle divergenze di opinione tra il difensore civico e la Giunta regio nale in merito alle competenze del difensore civico decide a porte chiuse la Corte Costituzionale, su proposta della Giunta regionale o del difensore civico.
  4. Tutti gli organi deIlo Stato, della Regione e dei Comuni, nell'ambito dei loro obblighi, devono dare al difensore civico il loro aiuto, concedere la visione degli atti e su richiesta. Fornire alb stesso le informazioni richieste II segreto d'ufficio non é applicabile al difensore civico. Egli é tenuto al segreto d'ufficio in egual misura dell'organo sottoposto all'accertamento.

Art. 59
Nomina e durata in carica,
Motivi di incompatibilitá,
Ufficio e amministrazione

  1. Il difensore civico é nominato dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. La sua durata in carica édi sei anni. La sua riconferma é ammessa una sola volta.
  2. In caso di impedimento del difensore civico per un periodo di oltre un mese, il Consiglio regionale nomina un suo sostituto per il periodo dell'im pedimento. In caso che l'impedimento superi i tre mesi o il posto resti va cante, si procederá immediatamente ad una nuova nomina.
  3. Il difensore civico deve essere eleggibile nel Consiglio regionale. Durante la durata in carica il difensore civico non puó appartenerer néal Consiglio dei Ministri, néalla Giunta regionale, néad una rappresentanza popolare in generis, nécoprire la carica di Sindaco di un Comune. EgIi non puó esercitare alcuna attivita professionale.
  4. La Regione mette a disposizione del difensore civico i mezzi finanzian necessari per l'espletamento dell'attivitá, per il necessario personale e per l'attrezzatura necessaria.

LEGGE N. 29
sul difensore civico regionale (Landesvolksanwalt) del Land

Vorarlberg - pubblicato il 31 Maggio 1985.

Art. 1
Istitutione

Per la consulenza ai cittadini e per il controllo dei loro reclami il Con siglio regionale nomina un difensore civico regionale. II difensore civico regionale é indipendente nell' esercizio della sua attivitá.

Art. 2
Compiti del difensore civico

  1. II difensore civico é tenuto a consigliare e a fornire notizie a chiun que né faccia richiesta, relativamente a pratiche in atto presse l'Ammini strazione regionale. Egli puó divulgare consigli su questioni riguardant l'Amministrazione regionale.
  2. Il difensore civico ha l'obbligo di esaminare i reclami di presunte irregolaritá dell'Amministrazione regionale, quando il redamante ne e diret tamente interessato della presunta irregolaritá e quando non ha o non ha piú la possibilitádi seguire le vie legali.
  3. Il difensore civico puó esaminare d'ufficio le irregolaritá da lui presunte nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
  4. II difensore civico deve prendere in considerazione le proposte presen tate relative all'attivitá legislativa ed amministrativa della Regione.
  5. L'attivitá amministrativa della Regione, ai sensi delle presenti dis posizioni comprende:
    1. tutte le pratiche amministrativi nell'ambito dell'attivitá amministrativa autonoma della Regione, compresa l'attivitá della Regione quale titolare di diritti reah privati, che vengono messe in atto direttamente dagli organi della Regione.
    2. le pratiche amministrative nell'ambito dell'attivitá propria dei Comuni comprese nel campo del potere di esecutorietá della Regione e l'attivita dei Comuni quali titolari di diritti privati.

Art. 3
Procedimento

  1. II procedimento presso il difensore civico deve essere, per chi chiede consiglio o presenta un reclamo, il piú semplice possibili.
  2. Il difensore civico puó, a seguito di un procedimento per chiarire le á trasmettere al massimo organo con potere direttivo del relativo ufficio sottoposto a controllo, raccomandazioni sul modo in cui l'irregolari ta accertata possa essere per quanto possibile eliminata ed evitata in futu ro. Questo organo deve disporre che le raccomandazioni del difensore civico vengono addottate nel piu breve tempo possibile, non oltre i due mesi, deve confermarne l'adozione al difensore civico, oppure comunicare per iscritto il motivo della mancata o intempestiva adozione. Le raccomandazioni trasmesse agli organi dei Comuni devono essere portate a conoscenza della Giunto Regio nale.
  3. Nei procedimenti posti in atto a seguito di reclami per chiarire irre golarita, il difensore civico deve comunicare all'interessato, qualora non prevalgano interessi di natura pubblica o privata, l'esito degli accertamenti espletati, nonché i provvedimenti addotati nei casi specifici.
  4. II difensore civico trasmette i reclami pervenuti, il cui esame non rientra nell'ambito della sua competenza, alle competenti istituzioni simila ri deIlo Stato o delle Regioni.
  5. Il difensore civico trasmette al Consiglio Regionale le proposte a lui pervenute relative all'attivitá legislativa della Regione. Le proposte re guardanti l'attivita amministrativa previste dall'art. 2, punto (5), lettera a) e nei casi previsti dall'art. 5, punto (5), lettera b) sono trasmesse ri spettivamente alla Giunta Regionale ed alla competente amministrazione comu nale.
  6. Le disposizioni degli artt. 7, 10, 13, 14, 16, 18, 1. e 4. capoverso, 21, 22, 45, 1. e 2. capoverso, e dagli artt. 46 a 55 della legge generale sulle procedure amministrative, sono conformemente applicabili nelle proce dure presso il difensore civico.

Art. 4
Consulenza

II difensore civico e obbligato, in caso di necessitá, ad essere a disposi zione del pubblico anche all'infuori dell'ambito della propria sede. Egli de ve provvedere a che tutto il territorio della Regione sia equamente servito.

Art. 5
Esenzione da diritti ed imposte

Gli atti presso il difensore civico sono esenti da diritti amministrativi. I ricorsi e tutte le altre scritture presentate al difensore civico che vengono richiesti e rilasciati per un procedimento in atto presso il difensore civi co, sono esenti da bollo.

Art. 6
Relazioni del difensore civico

  1. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio Regionale una rela zione sull'attivitá svolta. La relazione annuale é inviata contemporaneamente lla Giunta regionale.
  2. Il difensore civico presenta ogni quadrimestre alla Commissione del difensore civico presso il Consiglio Regionale, una relazione scritta o orale sui reclami pervenuti e sui risultati dei relativi procedimenti di accerta mento.
  3. II difensore civico e autorizzato, e se richiesto é obbligato a parte cipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio Regionale ed alla sedute della Commissione per il difensore civico, in ciu vengono trattate le rela zioni del difensore civico. Egli deve fornire, su richiesta, al Consiglio Regionale ed alla Commissione per il difensore civico, tutte le notizie ne cessarie per trattamento delle sue relazioni.
  4. La pubblicazione della relazione annuale o parte di essa, prima della sua discussione in seno al Consiglio Regionale, costituisce una violazione. Questo anche se la pubblicazione avviene in un'altra Regione o all'Estero. II trasgressore é punito con una multa fino a 30.000 Sch.

Art. 6a
Concorso pubblico
Audizione dei candidati
(legge N.14 di 1987)

Per la scelta del difensore civico deve essere indetto in concorso pubblico da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani la cui casa editrice abbia la sua sede nel Vorarlberg. lnoltre prima della scelta la Commissione per il difensore civico procede all'audizione dei candidati par tecipanti al concorso per la nomina del difensore civico.

Art. 7
Ufficio del difensore civico

  1. II difensore civico deve provvedere ad istituire un ufficio presso la sua sede ufficiale. Egli deve provvedere, per l'attuazione dei suoi compiti, all'assunzione del necessario personale ed al materiale arredamento dell'uf ficio.
  2. Il difensore civico ha potere decisionale e direttivo nei confronti del personale.
  3. Il personale deve provvedere a svolgere i lavori preparatori e di ricerca assegnatili dal difensore civico. II difensore civico puo incaricare dipendenti dell'ufficio a evadere a proprio nome pratiche d'ufficio di minore importanza. Tale incarico deve essere dato per iscritto. Nel caso di incompatibilitá, il dirigente dell'ufficio sostituisce il difensore civico.

Art. 8
Bilancio

  1. Le spese di personale e le spese d'ufficio relative all'attivitá del difensore civico sono a carico della Regione.
  2. Il difensore civico provvede annualmente alle compilazione di un pre ventivo di spesa limitatamente al settore du sua competenza ed alla tras missione deIlo stesso alla Giunta regionale per il suo inserimento nel bilan cio preventivo della Regione. Parimenti trasmette alla Giunta regionale per l'inserimento del bilancio consuntivo il rendiconto delle spese effettiva mente sostenute.
  3. II difensore civico é autorizzato a disporre delle entrate e delle spese previste nel bilancio della Regione per il settore di sua competenza . Restano escluse le disposizioni dell'art. 9.

Art. 9
Compenso

AI difensore civico spetta un compenso, eventuali indennitá ed il tratta mento di quiescenza. I suoi supestiti hanno diritto alla pensione di river sibilita. I diritti sono regolati in conformitá alla II. e III. parte della legge regionale sugli emolumenti dei dipendenti regionali, e precisamente:

  1. l'indennitá di carica del difensore civico e pari a 120 % deIlo stipendio di un impiegato regionale nella IX qualifica funzionale, 2. dasse di stipendio, noche eventuali compensi ed indennita di caro vita.
  2. l'applicazione della regolamentazione prevista dall'art. 22 della legge regionale sugli emolumenti dei dipendenti regionali (trattamenti di pre videnza e quiescenza) di un ente di diritto pubblico, di una fondazione, di une istituzione o di un fondo, il cui diritto previsto dalla legge rientra nelle competenze della Regione.
  3. al trattamento di quiescenza dopo sei anni di funzione (art. 24, 1. capo verso e artt. 25 e 26 della legge regionale sugli emolumenti dei dipendenti regionli) e indipendentemente dai casi di anticipata incompatibilitá di fun zione o attivitá professionale, e non prima del compiemento del 60. anno di eta (art. 28 della legge regionale sugli emolumenti dei dipendenti regionali).